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LAVORO & PREVIDENZA

Definiti settori e professioni con disparità uomo-donna per il 2026

Pubblicato il decreto: il tasso di disparità uomo-donna rileva ai fini dell’incentivo introdotto con la L. 92/2012

/ Giada GIANOLA e Daniele SILVESTRO

Venerdì, 2 gennaio 2026

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Con il DM 31 dicembre 2025 n. 3795, il Ministero del Lavoro ha individuato, per l’anno 2026, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in relazione alla media annua del 2024 (cfr. Tabelle A e B del decreto).

Nel dettaglio, dalla tabella A relativa ai settori economici emerge, a titolo esemplificativo, un tasso di disparità uomo-donna pari al:
- 49,8% nel settore dell’agricoltura (in aumento rispetto a quello del 2025, pari al 47,9%);
- 80,2% nel settore industria-costruzioni (in calo rispetto al 2025, che era all’81,9%) e al 72,4% nell’industria estrattiva (anch’esso in calo rispetto al 82,2% del 2025);
- 44% nel settore industria manifatturiera (nel 2025 era 44,3%);
- 43,4 nel settore industria energetica (in diminuzione rispetto allo scorso anno dove il dato era del 44,7%);
- 56,4% nel settore dei servizi di trasporto e magazzinaggio (come nel 2025).

Per le professioni, invece, la tabella B del decreto individua – sempre a titolo esemplificativo – un tasso del:
- 94% per i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento (in leggero calo rispetto al 94,7% dello scorso anno);
- 96% per gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche e 95,2% per gli artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici (il primo in aumento mentre il secondo in leggero calo rispetto al 2025);
- 64,9% per gli agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia (in diminuzione rispetto al 65,1% del 2025).

Come specificato dallo stesso decreto interministeriale, i settori e le professioni individuati rilevano, limitatamente al settore privato, ai fini della concessione degli incentivi di cui all’art. 4 comma 11 della L. 92/2012 per l’anno 2026.

Si ricorda che l’art. 4 commi da 8 a 11 della L. 92/2012 prevede un incentivo strutturale che consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, in relazione alle assunzioni delle seguenti categorie di lavoratori:
- uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi (comma 8);
- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (comma 11).

L’agevolazione ha una durata di 12 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche in somministrazione; la durata è elevata a 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nell’ipotesi in cui l’assunzione è effettuata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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