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Sabato, 21 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Inesistente il credito compensato se non c’è coincidenza tra soggetti

Chi compensa deve essere anche titolare del credito, salvo eccezioni di legge

/ Fabio FRONTONI

Sabato, 21 febbraio 2026

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L’ordinanza della Cassazione n. 31865/2025 si inserisce in un orientamento già consolidato, ma chiarisce un punto decisivo: un credito può essere qualificato come “inesistente” non solo quando manca dei presupposti costitutivi previsti dalla legge, ma anche quando viene utilizzato da un soggetto diverso dal suo titolare.

La vicenda riguarda l’utilizzo in F24 dei crediti dell’accollante per pagare i debiti fiscali dell’accollato. Sul piano civilistico l’operazione è valida tra le parti: l’accollo trasferisce l’onere del debito. Nei confronti dell’Erario, però, il debitore resta il soggetto originario.
La Corte ribadisce che l’art. 17 del DLgs. 241/97 consente la compensazione solo quando debiti e crediti fanno capo al medesimo soggetto. Non si tratta di un formalismo: l’identità soggettiva è la condizione che rende operativa la compensazione “orizzontale”. In sua assenza, la compensazione non è ammessa, e ciò valeva anche prima dell’intervento normativo del 2019.

Il passaggio più delicato riguarda la qualificazione del vizio. Non siamo, secondo la Corte, di fronte a un credito “non spettante”, ma a un credito “inesistente”, con le conseguenze sanzionatorie più gravose che ne derivano.
Siamo abituati ad associare l’inesistenza a ipotesi di crediti fittizi o fraudolenti. Qui, invece, il credito dell’accollante può essere reale, legittimamente maturato e correttamente dichiarato. Ciò che manca è il requisito soggettivo per utilizzarlo in compensazione rispetto al debito di un altro soggetto.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che è inesistente il credito privo dei presupposti costitutivi previsti dalla disciplina di riferimento. La sentenza in commento applica questo principio anche al profilo soggettivo: se la legge consente la compensazione solo al titolare del credito rispetto ai propri debiti, l’identità tra creditore e debitore diventa elemento strutturale della fattispecie. In mancanza di tale requisito, l’ordinamento non riconosce quel credito ai fini della compensazione effettuata.

Il caso tipico è l’accollo fiscale

La riforma del 2024, che ha trasfuso nel DLgs. 74/2000 le definizioni di crediti inesistenti e non spettanti, si muove nella stessa direzione, includendo espressamente tra le ipotesi di inesistenza la carenza dei requisiti oggettivi o soggettivi richiesti dalla legge.
È un passaggio che segna una linea netta. La distinzione tra credito non spettante (sanzione del 25%) e credito inesistente (sanzione del 70%) non si gioca solo sulla presenza o meno di frode, ma sulla struttura stessa della fattispecie. Se il credito è utilizzato fuori dal perimetro legale che ne consente l’impiego, e tale vizio non è intercettabile con un controllo formale, l’ordinamento lo considera come se, ai fini di quella compensazione, non fosse mai esistito.

La conseguenza pratica è chiara: l’accollo di debiti tributari resta un fatto interno tra le parti. Nei confronti dell’Erario il debitore rimane l’accollato, e la compensazione non può essere utilizzata per far valere, a estinzione di un debito altrui, un credito fiscale proprio. Anche quando quel credito sia autentico.

Si può discutere se la scelta di qualificare come “inesistente” un credito reale ma soggettivamente inidoneo non irrigidisca eccessivamente il sistema sanzionatorio. La logica seguita dalla Corte è però coerente: nel diritto tributario i presupposti soggettivi non sono un elemento accessorio, sono parte integrante della fattispecie. E quando mancano, ciò che resta non è un credito utilizzato male, ma un credito che, per quella specifica operazione, l’ordinamento non riconosce affatto.

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