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Sabato, 27 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

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Dall’INPS istruzioni sulla gestione di rate maturate e non riscosse della prestazione universale

/ REDAZIONE

Sabato, 27 settembre 2025

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Con il messaggio n. 2821 di ieri, 26 settembre 2025, l’INPS ha fornito nuove istruzioni operative in tema di prestazione universale, la misura introdotta in via sperimentale dall’art. 34 del DLgs. 29/2024 per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

In particolare, le indicazioni fornite dall’Ente previdenziale hanno a oggetto la gestione delle rate maturate e non riscosse della quota integrativa definita “assegno di assistenza” della prestazione universale, dell’ammontare pari a 850 euro, in caso di decesso del beneficiario: tali rate devono essere liquidate agli eredi del de cuius, previa rendicontazione della spesa sostenuta da quest’ultimo, secondo le regole generali in materia di prestazione universale.

L’INPS precisa quindi come la liquidazione avvenga a seguito di presentazione dell’apposita domanda telematica a opera degli eredi che, per la percezione dei ratei maturati dell’assegno di assistenza, devono rendicontare la spesa sostenuta dal beneficiario deceduto e, nel dettaglio:
- in caso di assunzione di lavoratore domestico, mediante l’allegazione in procedura della copia del contratto di lavoro e delle copie delle buste paga quietanzate intestate al de cuius;
- in caso di servizi di assistenza, mediante l’allegazione della copia delle fatture regolarmente quietanzate intestate al de cuius.

Da ultimo, l’Istituto previdenziale specifica che l’importo dei ratei maturati viene liquidato, previa verifica della corretta rendicontazione della spesa sostenuta, per tutte le mensilità spettanti e non precedentemente corrisposte.
Inoltre, per quanto attiene al mese del decesso, il rateo della prestazione può essere erogato per intero, fino all’ammontare massimo di 850 euro, anche se il decesso interviene nel corso del mese.

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