Nel regime forfetario si considerano solo i compensi incassati
È irrilevante che la prestazione sia stata effettuata nell’anno precedente
I limiti di compensi ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, si computano in base al principio di cassa, considerando il momento dell’incasso, a prescindere da quando la prestazione è stata eseguita. Il principio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate in risposta a un quesito posto nel corso di una videoconferenza del 18 settembre scorso.
I criteri per la determinazione dei limiti di ricavi o compensi per l’utilizzo del regime forfetario sono definiti dall’art. 1 commi 54 e 71 della L. 190/2014 e rilevano:
- rispetto al limite di 85.000 euro, che rappresenta uno dei requisiti per l’applicazione del regime da valutare all’inizio di ogni anno, con riferimento all’annualità precedente, e il cui superamento (se contenuto entro i 100.000 euro) determina la disapplicazione del regime dall’anno successivo;
- rispetto al limite di 100.000 euro, che rappresenta la soglia superata la quale il regime forfetario cessa di operare immediatamente in corso d’anno, comportando l’applicazione del regime ordinario ai fini IRPEF per l’intera annualità in cui la soglia è stata superata e dell’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
In sede di primo accesso al regime, il limite di 85.000 euro si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo; il comma 54 fa riferimento ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti. In sostanza l’applicabilità del regime dipende dall’ammontare:
- dei ricavi conseguiti secondo il principio di competenza, se nell’anno precedente l’accesso si è operato in contabilità ordinaria;
- dei ricavi e dei compensi incassati, se nell’anno precedente l’accesso è stato adottato il regime di contabilità semplificata per imprenditori e professionisti.
Una volta all’interno del regime forfetario, è stato chiarito che il contribuente determina il reddito imponibile applicando i coefficienti di redditività ai ricavi o compensi incassati nell’anno e il medesimo criterio di cassa è applicato anche per valutare il limite di 85.000 euro e di 100.000 euro. Rispetto a quest’ultimo limite, l’art. 1 comma 71 della L. 190/2014 fa esplicito riferimento ai ricavi o ai compensi percepiti.
Quanto sopra riportato era pacifico anche prima della risposta al quesito posto nel corso della videoconferenza. Tuttavia, la modifica che ha subito la disciplina del reddito di lavoro autonomo professionale ad opera del DLgs. 192/2024 deve aver creato qualche dubbio in merito. Infatti, il quesito posto chiedeva conferma dell’applicazione dei predetti criteri “rispetto alle fatture incassate ad inizio anno riferite a prestazioni effettuate nell’esercizio precedente”, lasciando supporre che l’incertezza vertesse sull’applicabilità nel regime agevolato dell’art. 54 comma 1, secondo periodo, del TUIR, a norma del quale le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, devono essere imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di operare la ritenuta.
Sebbene il riferimento a questa nuova disposizione non sia menzionato nel testo della domanda, la sua applicabilità al regime forfetario è da escludersi atteso che i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (art. 1 comma 67 della L. 190/2014). Mancherebbero quindi i presupposti normativi per la sua estensione.
In ogni caso, nella risposta viene confermata l’applicazione dei criteri propri del regime agevolato per cui i limiti di 85.000 euro e di 100.000 euro devono essere determinati considerando le somme incassate nell’anno di riferimento, a prescindere dal fatto che le relative prestazioni siano state effettuate nell’anno precedente.
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