Rimessione in termini problematica con malfunzionamenti di natura telematica
Il difensore deve farsi parte diligente per il funzionamento della PEC e della firma digitale
Per effetto dell’art. 153 comma 2 del codice di procedura civile, “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
La rimessione in termini opera pacificamente altresì nel processo tributario e può riguardare qualsiasi atto processuale, quindi la notifica e il deposito del ricorso, il deposito delle memorie, delle controdeduzioni, dell’istanza di ripresa del processo sospeso/interrotto e così via.
Trattasi di una richiesta che consente di non subire gli effetti della decadenza quando il mancato rispetto del termine non è dovuto a colpa del difensore. Infatti, la rimessione in termini presuppone la sussistenza di cause assolutamente estranee alla sfera volitiva della parte, che
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