Esonero contributivo per incentivare lo smart working nei Comuni montani
La L. 131/2025 prevede anche la promozione dei servizi educativi per l’infanzia e un contributo una tantum per la natalità nei Comuni montani
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 è stata pubblicata la L. 131/2025, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni. La medesima legge rimanda poi ad appositi DPCM per la definizione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge in commento e per l’individuazione dei Comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai Capi III, IV e V.
La L. 131/2025 è entrata in vigore il 20 settembre 2025 e prevede alcune misure in materia di lavoro e previdenza.
La principale novità è sicuramente quella introdotta dall’art. 26, riguardante l’agevolazione del lavoro agile ex L. 81/2017 (c.d. smart working) nei Comuni montani al fine di contrastarne lo spopolamento. Nel dettaglio, la norma riconosce un esonero contributivo alle imprese che promuovono il lavoro agile, quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che non abbia compiuto il 41° anno di età alla data di entrata in vigore della legge. Ai fini dell’accesso all’agevolazione, il lavoratore in questione deve:
- svolgere stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune montano di cui all’art. 2 comma 2 della L. 131/2025, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- trasferire la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano al medesimo Comune montano.
L’agevolazione riguarda i contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), mentre resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La misura dell’esonero contributivo è del:
- 100% per gli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- 50% per gli anni 2028 e 2029 (massimo 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile);
- 20% per il 2030 (massimo 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile).
L’esonero contributivo sarà riconosciuto nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto attuativo (il quale definirà i criteri e le modalità per la concessione dell’agevolazione) e si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai regolamenti Ue nn. 2023/2831, 1408/2013 e 717/2014, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
La legge in esame prevede poi la promozione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 comma 3 del DLgs. 65/2017 nonché incentivi per la natalità nei comuni montani.
In particolare, l’art. 8 comma 1 dispone che lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a 36 mesi nei Comuni montani, possono promuovere gli indicati servizi educativi per l’infanzia – compresi i nidi e micronidi aziendali – mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto di una serie di fattori, tra cui l’esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l’educazione e la cura dei bambini.
All’art. 29, invece, la L. 131/2025 riconosce un contributo una tantum per la natalità a decorrere dal 2025, nel cui valore non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale (c.d. AUU). Il contributo è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, al fine di contrastare lo spopolamento nei Comuni di cui all’art. 2 comma 1 della L. 131/2025, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all’anagrafe di uno dei predetti Comuni successivamente al 20 settembre 2025, data di entrata in vigore della legge. Il relativo importo è determinato con decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, che dovrà essere adottato entro 6 mesi dalla indicata data di entrata in vigore della legge; con tale decreto dovranno, poi, essere stabiliti i criteri, i parametri e le modalità per la concessione del beneficio in questione.
Viene poi introdotta la lett. s-ter) all’art. 3 comma 2 del DLgs. 34/2018, con cui viene data la definizione di “cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva” le cui disposizioni specifiche, anche relative alla salute e sicurezza dei lavoratori, saranno stabilite con appositi decreti (art. 17 della L. 131/2025).
Si segnala, infine, la delega al Governo per adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 131/2025, un DLgs. per il riordino delle ulteriori agevolazioni previste in favore dei Comuni montani (art. 2 comma 4 della L. 131/2025).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41