Verifiche in busta paga per la festività di Ferragosto
Quest’anno la ricorrenza dell’Assunzione cade di sabato e rende opportuno controllare il corretto trattamento economico
Anche quest’anno la festività dell’Assunzione offre l’occasione per alcune riflessioni operative in materia di gestione del rapporto di lavoro.
Nel 2026 il 15 agosto cade infatti di sabato, circostanza che rende opportuno verificare il corretto trattamento economico della ricorrenza, soprattutto nelle realtà che adottano la cosiddetta settimana corta.
A ciò si aggiungono ulteriori profili tipici del periodo estivo, quali la coincidenza della festività con le ferie già programmate o l’eventuale svolgimento della prestazione lavorativa durante la giornata festiva.
Il trattamento della festività varia innanzitutto in funzione del sistema di retribuzione applicato e dell’articolazione dell’orario di lavoro.
In generale, per i lavoratori con retribuzione mensilizzata la quota relativa alla festività è normalmente già compresa nella retribuzione mensile. Di conseguenza, la coincidenza del 15 agosto con la giornata del sabato – sia esso lavorativo o non lavorativo nel regime di settimana corta – non comporta il diritto ad alcuna ulteriore quota retributiva, fatti salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore previsti dalla contrattazione collettiva o aziendale.
Diverso è il criterio applicabile ai lavoratori retribuiti a ore. In questo caso la festività non lavorata deve essere retribuita mediante il pagamento della normale retribuzione globale di fatto, di norma ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva.
Alcuni contratti collettivi disciplinano infatti espressamente anche l’ipotesi della festività coincidente con il sabato: è il caso, ad esempio, dei contratti collettivi del settore edile, che prevedono, per gli operai, il riconoscimento del trattamento festivo nella misura di 1/5 dell’orario settimanale anche quando la festività ricade di sabato.
Inoltre, nel mese di agosto accade frequentemente che la festività dell’Assunzione si collochi all’interno di un periodo di ferie collettive o individuali. In tale ipotesi il 15 agosto non può essere imputato a ferie, ma deve essere considerato e retribuito come giornata festiva. Ne consegue che il periodo di ferie fruito dal lavoratore si riduce di una giornata, che rimane nella sua disponibilità per un successivo godimento.
Qualora, invece, il dipendente sia chiamato a prestare attività lavorativa nella giornata del 15 agosto, occorre ricordare che la prestazione festiva richiede il consenso del lavoratore, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva o del contratto individuale (cfr. Cass. n. 27948/2017).
Ove la prestazione venga effettivamente resa, al lavoratore spetterà la retribuzione per le ore lavorate, unitamente alla maggiorazione prevista dal contratto collettivo per il lavoro festivo; qualora non venga riconosciuto un riposo compensativo, troverà inoltre applicazione il trattamento previsto per il lavoro straordinario festivo, fermo restando il diritto alla retribuzione spettante per la festività.
La ricorrenza del 15 agosto conserva infine rilievo anche nell’ipotesi in cui coincida con periodi di assenza tutelata, quali ferie, malattia, infortunio, maternità o trattamenti di integrazione salariale.
In linea generale, la festività continua a essere riconosciuta secondo le ordinarie regole previste dall’ordinamento, fermo restando che l’onere economico può gravare sul datore di lavoro oppure sull’INPS in funzione della causale di assenza e della categoria di appartenenza del lavoratore.
In particolare, per gli eventi indennizzati dall’Istituto, la generalità dei lavoratori conserva il diritto al trattamento della festività a carico del datore di lavoro, mentre per impiegati e quadri del settore commercio le festività infrasettimanali ricadenti durante la malattia o il congedo di maternità restano a carico dell’INPS.
Nell’ipotesi in cui sia in corso un’integrazione salariale, per i dipendenti mensilizzati la festività del 15 agosto non comporta la riduzione dell’indennizzo a carico dell’Istituto, mentre per i lavoratori retribuiti su base oraria tale giornata – nel caso in cui si collochi nelle prime due settimane di sospensione – sarà a carico del datore di lavoro.
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