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Venerdì, 7 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Se salta lo sconto, pagamento non retroattivo ma detraibile

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Venerdì, 7 agosto 2026

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L’applicazione in fattura dello sconto sul corrispettivo ex art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020, negli anni di operatività dell’istituto tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2025, ha consentito ai beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020 (c.d. “superbonus”) e/o di quelle spettanti ai sensi delle disposizioni richiamate dal comma 2 del medesimo art. 121 del DL 34/2020 (c.d. “altri bonus edilizi”) di non dover anticipare finanziariamente alcuna spesa detraibile, potendola considerare sostenuta in corrispondenza della data stessa di emissione della fattura con “sconto integrale del 100% della spesa detraibile”, oppure in corrispondenza della data di pagamento della parte di spesa detraibile non coperta dallo “sconto parziale inferiore al 100%”.

In tutti i casi in cui, all’applicazione in fattura dello sconto sul corrispettivo ex art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020, è seguita la maturazione del corrispondente credito d’imposta nel cassetto fiscale del fornitore, in virtù della accettazione da parte del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate (c.d. “Piattaforma cessione crediti”) della comunicazione di opzione trasmessa telematicamente con le modalità di cui ai provvedimenti attuativi del comma 7 dell’art. 121 del DL 34/2020, nonché in virtù del superamento degli eventuali controlli preventivi antifrode attivati dai competenti uffici delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 122-bis del DL 34/2020, il meccanismo ha concretamente consentito all’avente diritto di beneficiare (con modalità finanziariamente assai più vantaggiose) dell’agevolazione cui aspirava.

In quei casi in cui, invece, non ha fatto seguito la maturazione del corrispondente credito d’imposta nel cassetto fiscale del fornitore, in virtù dello scarto definitivo della comunicazione di opzione da parte del sistema informatico, oppure per il “definitivo” mancato superamento dei controlli preventivi antifrode attivati ai sensi dell’art. 122-bis del DL 34/2020, l’avente diritto all’agevolazione può ritrovarsi a dover pagare al fornitore le spese corrispondenti allo “sconto non andato a buon fine” (salvo che il contratto non lasciasse in capo al fornitore i rischi di non maturazione del credito d’imposta e, comunque, salvo che la mancata maturazione del credito d’imposta derivi da fatto imputabile proprio al fornitore).

Pare corretto ritenere che tale pagamento, ove avvenga in un anno successivo a quello in cui è avvenuta l’emissione della fattura con “sconto integrale del 100% della spesa detraibile”, oppure in cui è avvenuto il pagamento della parte di spesa detraibile non coperta dallo “sconto parziale inferiore al 100%”, non possa in alcun modo essere ricondotto temporalmente a tale precedente annualità, con conseguente impossibilità di considerare sostenute “per cassa” le corrispondenti spese detraibili in corrispondenza di tale anno.

A mero titolo esemplificativo, ipotizzando una spesa detraibile ai fini del superbonus pagata “per cassa” nel 2025 nel limite del 35%, perché sul restante 65% era stato applicato in fattura lo sconto sul corrispettivo, il pagamento “per cassa” di quel 65% nel 2026, a seguito della definitiva mancata maturazione del credito d’imposta nel cassetto fiscale del fornitore, non consente di considerare sostenuto anche quel 65% nel 2026 e, quindi, di beneficiare sul 100% pagato (35% ab origine e 65% a seguito della definitiva mancata maturazione del credito d’imposta), per quote costanti in dichiarazione dei redditi, della detrazione superbonus spettante nella misura del 65% sulle spese detraibili sostenute nel 2025.

Tale possibilità potrà al più sussistere nella misura del 65% sul 35% effettivamente sostenuto “per cassa” nel 2025.
Giova sottolineare che, in linea di principio, ove quel 65% pagato “per cassa” nel 2026 risultasse riferito a interventi le cui spese sono detraibili anche ai fini di altri bonus edilizi ancora vigenti nel 2026 (quali il “bonus casa” di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’ecobonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e il sismabonus di cui all’art. 16 del DL 63/2013), nulla osta a priori che possa determinare, con le regole e le aliquote in vigore per le spese detraibili, la spettanza di tali detrazioni.

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