Condanna penale non sempre ostativa all’esdebitazione
Non è stato ritenuto un ostacolo al beneficio ex art. 14-terdecies della L. 3/2012 il patteggiamento per l’omesso versamento di ritenute previdenziali
Il decreto del 5 maggio 2026 del Tribunale di Rimini ha accolto un ricorso per l’esdebitazione ex art. 14-terdecies della L. 3/2012 (applicabile ratione temporis) presentato da un debitore persona fisica a seguito della chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio dal medesimo richiesta ai sensi degli artt. 14-ter della L. 3/2012. La pronuncia è afferente ad una fattispecie disciplinata dalla previgente disciplina normativa, ma è meritoria di interesse per aver scrupolosamente delineato gli articolati contorni interpretativi della normativa sull’esdebitazione ex art. 14-terdecies della L. 3/2012 conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio richiesta ai sensi degli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012.
Come puntualmente premesso dal decreto in commento, giusto il disposto di cui al richiamato art. 14-terdecies della L. 3/2012, il debitore persona fisica, che avesse chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ex artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, può accedere al beneficio dell’esdebitazione ex art. 14-terdecies della L. 3/2012, ovverosia al beneficio della “liberazione dei debiti residui” al ricorrere di un duplice requisito, soggettivo e oggettivo.
Con riferimento al requisito soggettivo, la norma, rispettivamente, richiede che il debitore:
- abbia cooperato con gli organi della procedura e, secondo il Tribunale di Rimini, in linea più generale, “abbia mantenuto un contegno non ostruzionistico all’individuazione delle utilità necessarie al soddisfacimento dei creditori”;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- non sia stato condannato in via definitiva per uno dei reati di cui all’art. 16 della L. 3/2012, i quali, precisa il Tribunale di Rimini, “puniscono una serie di comportamenti eterogenei, ma, comunque, tutti indicativi di una volontà di agire in frode ai creditori della procedura”.
In tal guisa, con riferimento al terzo presupposto individuato, potrebbero configurarsi due scenari alternativi, come tali ostativi alla concessione del richiesto beneficio esdebitatorio: da un lato, potrebbe sussistere uno dei reati tassativamente indicati dalla norma, il che costituirebbe ex se una “presunzione assoluta di inaffidabilità del debitore”; dall’altro, potrebbero, invece, ricorrere altre condotte non tipizzate, ma che, comunque, evidenzino, al pari dei reati tassativamente indicati dalla norma, “una volontà di agire in danno delle ragioni dei creditori”.
Ora, muovendo le basi da tale costrutto interpretativo della norma, nel caso di specie, il fatto che il debitore avesse patteggiato una condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali non è stato ritenuto ostativo, da parte del Tribunale di Rimini, alla concessione dell’esdebitazione ex art. 14-terdecies della L. 3/2012, considerata l’anteriorità delle condotte rispetto all’apertura della procedura liquidatoria, la mancanza di un nesso teleologico tra la commissione delle stesse e l’accesso alla liquidazione e, in definitiva, l’assenza di un intento fraudolento.
Con riferimento infine al requisito oggettivo, assente nella vigente disciplina di cui all’art. 282 del DLgs. 14/2019, consistente nell’aver soddisfatto, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione, il decreto in esame ritiene che, in una condivisibile ottica di rafforzamento del principio del favor debitoris e del concetto del fresh start volto, precisa il decreto, a “consentire al debitore meritevole la possibilità di un nuovo inizio economico”, tale presupposto si debba ritenere realizzato anche nell’ipotesi in cui talune categorie di creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto, a seguito di una valutazione, da operarsi, a cura del giudice, caso per caso, in termini complessivi e non come mero dato percentuale: in altri e più precisi termini, “il pagamento «parziale» non deve essere inteso in senso aritmetico, bensì come una concreta partecipazione dei creditori alle risorse disponibili, pur se limitata” (in tal senso, cfr. Cass. 6 novembre 2024 n. 28505).
Di tal che, ove non si dovesse ammettere una abrogazione tacita di tale disposto normativo (al pari di quanto da taluni ritenuto con riferimento all’art. 142 del RD 267/42), occorre, comunque, operare una svalutazione di tale parametro oggettivo e una interpretazione dello stesso caratterizzata da uno spiccato favor debitoris.
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