Attenzione al periodo di sorveglianza per il rischio recapture del tax credit 4.0
I beni non devono essere ceduti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all’interconnessione
Per non perdere il credito d’imposta per investimenti 4.0, le imprese devono mantenere i beni agevolati per un determinato periodo di tempo, essendo prevista una specifica disposizione di “recapture”.
L’art. 1 comma 1060 della L. n. 178/2020 dispone infatti che, se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o per i beni “4.0” di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. In tal caso, il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La norma ricalca, in sostanza, quanto già previsto per il previgente credito d’imposta dall’art. 1 comma 1093 della L. 160/2019.
È quindi previsto un “periodo di sorveglianza”, per cui i beni agevolati 4.0 devono essere mantenuti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione.
Ad esempio, se un bene 4.0 è stato interconnesso nel 2025, lo stesso, ai fini del credito d’imposta 4.0, non potrà essere ceduto fino al 31 dicembre 2027; in tal caso, quindi, il periodo di sorveglianza è il biennio 2026-2027.
Se invece si tratta di un bene oggetto del credito d’imposta 4.0 entrato in funzione nel 2025 ma interconnesso nel 2026, questo non potrà essere ceduto fino al 31 dicembre 2028; il periodo di sorveglianza è in tal caso il biennio 2027-2028.
Quanto alle situazioni oggetto di monitoraggio, secondo la norma rileva la circostanza che, nel periodo di sorveglianza, i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso ovvero destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto.
Tale disposizione antielusiva, prevista al fine di garantire – quantomeno nel medio periodo – la stabilità e la durata degli investimenti oggetto dell’agevolazione, fa riferimento a situazioni in cui il soggetto beneficiario estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto ai tempi minimi previsti) i beni agevolati dal regime d’impresa. La norma intende, in altri termini, escludere dall’agevolazione investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire del credito d’imposta.
Di conseguenza, nel caso di furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta l’applicazione della disposizione di “recapture” e, quindi, la rideterminazione dell’agevolazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021, § 7.2).
Nel caso poi di investimenti in leasing, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il periodo di sorveglianza costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo (si veda “Il mancato riscatto del leasing può non portare al recapture del bonus investimenti” del 1° dicembre 2023).
Quanto all’utilizzo di beni all’estero, la ratio del meccanismo di recupero dell’agevolazione nell’ipotesi di violazione del vincolo di territorialità è di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, senza che il bene stesso abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021).
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 259/2021 (ancorché relativa ai vecchi iper-ammortamenti), ha affermato che, nel presupposto che il luogo presso cui di volta in volta è realizzato l’intervento di manutenzione non abbia le caratteristiche tali da rappresentare di per sé una “struttura produttiva” ubicata all’estero, lo svolgimento di attività di manutenzione eseguibili sulle pipeline, con un impiego temporaneo di mezzi e personale (quindi non destinati a una struttura produttiva estera), anche al di fuori del territorio dello Stato, non configura un’ipotesi di delocalizzazione, a condizione che i beni agevolabili appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell’attività ordinariamente svolta dalla stessa (cfr. anche risposta a interpello n. 829/2021). In tal senso l’Agenzia si è espressa anche in relazione a beni noleggiati temporaneamente per l’utilizzo in cantieri all’estero (risposta n. 47/2023).
È in ogni caso prevista l’inapplicabilità del meccanismo di “recapture” in caso di “investimenti sostitutivi” in beni materiali 4.0 con caratteristiche tecnologiche uguali o superiori ex art. 1 commi 35 e 36 della L. 205/2017.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941