Società chiamate ai versamenti per le assegnazioni agevolate
Non c’è solo il termine per l’imposta sostitutiva, ma anche diverse scadenze ordinarie
Mancano pochi giorni (in assenza di proroga, della quali al momento non si ha nessun sentore) alla scadenza del termine ultimo per effettuare assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate secondo la disciplina di cui all’art. 1 commi 31-36 della L. 207/2024 e per versare le conseguenti imposte.
Entro il prossimo 30 settembre, infatti, devono essere realizzate le operazioni agevolate e deve anche essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% dovuta in relazione alle plusvalenze derivanti dalle assegnazioni, cessioni o trasformazioni, nonché dell’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta contestualmente annullate.
I termini per effettuare operazioni e versamento sono indipendenti, nel senso che l’aver effettuato l’operazione agevolata in data anteriore alla scadenza non implica la necessità di dover anticipare il versamento, che può essere in ogni caso effettuato anche l’ultimo giorno utile.
A norma dell’art. 1 comma 36 della L. 207/2024, entro il 30 settembre deve essere versato solo il 60% dell’imposta dovuta, mentre il termine per versare la restante parte è il prossimo 30 novembre.
Al momento non sono stati approvati specifici codici per il versamento con il modello F24 delle due imposte sostitutive. Si ritiene, comunque, che si possano utilizzare i vecchi codici, ovvero quelli relativi alle assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate effettuate in base all’art. 1 commi 100-105 della L. 197/2022.
I codici tributo 1836 e 1837, rispettivamente per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta, infatti, sono ancora presenti nel motore di ricerca sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e possono quindi essere utilizzati; peraltro essi risalgono alla versione ancora precedente della disciplina agevolata, ovvero all’art. 1 commi 115-121 della L. 208/2015, in riferimento al quale erano stati introdotti per essere poi confermati con la ris. Agenzia delle Entrate 22 giugno 2023 n. 30.
Le regole cui fare riferimento sono quelle ordinarie in materia di riscossione, tra cui la possibilità di effettuare compensazioni ex art. 17 del DLgs. 241/97 e di ricorrere al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97. L’eventuale omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’imposta sostitutiva non ha effetto sul perfezionamento dell’operazione agevolata, che l’Agenzia delle Entrate (circ. 1° giugno 2016 n. 26, cap. I, Parte I § 5, nonché cap. II Parte I e cap. III Parte I ) ritiene subordinato esclusivamente alla corretta indicazione degli estremi dell’operazione in dichiarazione dei redditi.
Non vi è una scadenza fissa per le imposte dovute dai soci, che seguono invece le regole ordinarie.
Il caso che si verifica con maggior frequenza, a tale proposito, è quello della distribuzione da parte di società di capitali di dividendi in natura in favore di persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa: la ritenuta a titolo d’imposta ex art. 27 del DPR 600/73 (per la parte di dividendo in natura non coperta da imposta sostitutiva) è dovuta con le modalità di versamento e secondo le scadenze di cui all’art. 8 comma 1 n. 5 del DPR 602/73 e art. 18 del DLgs. 241/97 (ovvero il giorno 16 del mese successivo al termine del trimestre nel quale è distribuito il dividendo, con codice tributo 1035). Di fatto, quindi, la scadenza di riferimento per la maggior parte delle operazioni effettuate con distribuzione di dividendi (in quanto portate a termine tra il 1° luglio e il 30 settembre) è il prossimo 16 ottobre.
Quando sono corrisposti dividendi in natura, la società, obbligata a versare la ritenuta, non può trattenere l’importo da versare dal dividendo, come normalmente avviene, perché il dividendo non è liquido. Perciò l’art. 27 comma 2 del DPR 600/73 prevede che il socio, per conseguire il pagamento del dividendo (il che significa, a stretto rigore, prima della sua erogazione), è tenuto a versare alla società l’importo necessario al pagamento della ritenuta.
Qualora il soggetto abbia natura diversa, le modalità di versamento variano di conseguenza. Ad esempio, un socio che riveste la natura di società di capitali includerà il 5% del dividendo in natura (sempre al netto della parte coperta da imposta sostitutiva) nella sua base imponibile, versando quanto eventualmente dovuto insieme all’IRES sulla base imponibile ordinaria.
Infine, un versamento piuttosto ricorrente nelle operazioni agevolate è quello che ha ad oggetto l’IVA da rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 del DPR 633/72 (in pratica si tratta dell’imposta detratta in relazione all’acquisto, alla costruzione o alle opere incrementative dei beni, da riversare per decimi se non sono trascorsi 10 anni dalla detrazione, e se l’assegnazione è esente o fuori campo IVA).
La rettifica della detrazione deve essere indicata nel quadro VF della dichiarazione IVA annuale, e l’importo dovuto partecipa alla formazione del saldo annuale dell’imposta da versare entro il 16 marzo 2026.
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