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IMPRESA

Meritevolezza per l’esdebitazione anche con sovraindebitamento indotto

In presenza di «redditi maggiori» della soglia al di sotto della quale l’incapienza sussiste ex lege, spetta al giudice valutare caso per caso

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Sabato, 8 novembre 2025

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Con decreto del 23 ottobre 2025, il Tribunale di Nola ha concesso, in accoglimento di un ricorso presentato ai sensi e per gli effetti dell’art. 283 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII, come da ultimo modificato dal DLgs. 136/2024, c.d. decreto correttivo-ter), l’esdebitazione a un debitore persona fisica, sovraindebitato e incapiente.

Dalla lettura del disposto normativo di cui all’art. 283 del CCII, peraltro parzialmente modificato a seguito dell’entrata in vigore del DLgs. 136/2024, ben emerge come il destinatario del beneficio esdebitatorio possa in verità essere solo un debitore persona fisica – esclusi, pertanto, come precisato dal decreto in commento, sia gli imprenditori individuali non minori, sia le persone giuridiche – che sia, al contempo, oltre che sovraindebitata, altresì meritevole e incapiente.

In relazione al requisito della meritevolezza disciplinato dall’art. 283 comma 7 del CCII, il modificato costrutto normativo – diversamente dalla nozione ab origine declinata nella previgente L. 3/2012 – suggerisce, secondo la condivisibile interpretazione del decreto in esame (interpretazione già sviluppata e condivisa da numerosi precedenti di merito, pur nel contesto della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del CCII; ex multiis, Trib. Torino 26 settembre 2025 n. 358), che lo stesso ricorre non soltanto nell’ipotesi in cui il sovraindebitamento sia determinato da uno shock esogeno, ma anche nel sempre più frequente caso di sovraindebitamento indotto o necessitato.

Sicché, nel contesto di una imprescindibile valutazione giudiziale, precisa il decreto, “globale e contestualizzata”, fondata – sulla scorta di quanto emerso nella relazione ex art. 283 comma 3 del CCII dell’Organismo di composizione della crisi e sui riscontri istruttori – su di un “apprezzamento ponderato della condotta del debitore nella sua interezza”, la valutazione del presupposto della meritevolezza e, di conseguenza, l’accesso alla procedura di esdebitazione può essere riconosciuto non soltanto “ai debitori persone fisiche che abbiano assunto obbligazioni in maniera prudente e ragionevole, salvo poi trovarsi nell’impossibilità sopravvenuta di adempiere per effetto di eventi eccezionali o imprevedibili (c.d. shock esogeno, come licenziamenti, malattie invalidanti, crisi congiunturali settoriali, etc.)”, bensì anche “a quei soggetti che, pur avendo assunto obbligazioni senza un’adeguata ponderazione della propria capacità restitutiva, lo abbiano fatto sotto la spinta di condizionamenti esterni o per necessità oggettive, e comunque senza totale irragionevolezza nella condotta (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato)”.

Con riferimento, infine, al requisito oggettivo dell’incapienza, declinato dall’art. 283 commi 1 e 2 del CCII, il legislatore, a differenza di quanto originariamente previsto dalla citata disposizione prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo-ter, ha specificato le modalità di valutazione dell’incapienza, soprattutto ove fossero presenti, in capo al debitore istante, dei redditi. Il combinato disposto dei primi due commi della disposizione, nella loro attuale formulazione, stabilisce una soglia reddituale al di sotto della quale l’incapienza sussiste ex lege, la quale, in base a quanto previsto dalla lettera delle norme citate, corrisponde “all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.

Premesso ciò, se, pertanto, appare pacifica l’ammissione al beneficio esdebitatorio del debitore che disponga di un reddito inferiore alla soglia testé individuata, nel caso in cui, al contrario, ci si trovi alla presenza di “redditi maggiori”, il Tribunale di Nola, optando per una interpretazione sistematica dell’art. 283 del CCII, costituzionalmente orientata (cfr. Trib. Ferrara 5 novembre 2024) e, peraltro, anche conforme a un precedente già afferente a una procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (cfr. Trib. Avellino 9 gennaio 2025), osserva come “spetti, al giudice valutare, caso per caso e con congrua motivazione, anche in considerazione delle condizioni personali del ricorrente e del contributo stabile offerto da altri conviventi, se ed in che misura elevare la soglia reddituale che consente l’accesso alla procedura, ove ritenga che il surplus sia comunque occorrente al mantenimento del debitore e del nucleo familiare”.

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