ACCEDI
Mercoledì, 30 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

L’erronea dichiarazione del debitore incapiente non integra la malafede

Il credito da TFR non rientra tra le utilità rilevanti

/ Francesco DIANA

Mercoledì, 30 luglio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

La positiva valutazione di meritevolezza del debitore incapiente è indispensabile ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 283 del DLgs. 14/2019.
La verifica è demandata al giudice che, in particolare, assunte tutte le informazioni che ritiene utili, procede ad accertare l’assenza di atti in frode, la mancanza di dolo o di colpa grave nella formazione della situazione di sovraindebitamento (art. 283 comma 7 del DLgs. 14/2019).

In tal senso, sono funzionali le informazioni che l’OCC è chiamato a fornire con la relazione particolareggiata redatta ai sensi dell’art. 283 commi 4 e 5 del DLgs. 14/2019, che costituisce allegato indefettibile della domanda di esdebitazione del debitore incapiente.
La relazione particolareggiata, infatti, deve precisare, innanzitutto, le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nella contrazione del debito e le ragioni della successiva incapacità ad adempiere, oltre all’esistenza di eventuali atti impugnati dai creditori; al gestore della crisi è richiesto, inoltre, di esprimere un giudizio sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda (art. 283 comma 3 del DLgs. 14/2019).

All’interno della relazione è necessario anche che sia data evidenza della condotta tenuta dal soggetto finanziatore: si tratta di verificare, in particolare, se si sia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile e dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
Ciò, tuttavia, non implica che l’omessa valutazione del merito determini l’automatico riconoscimento di una meritevolezza del debitore, posto che deve comunque considerarsi l’insieme dei fattori che caratterizzano il caso specifico.
In tal senso, non rileva che il debitore, nella compilazione del foglio notizie, abbia reso dichiarazioni erronee in merito alla propria situazione familiare (es. numero di componenti il nucleo) e/o patrimoniale (es. contrazione di altri debiti) purché il creditore finanziario disponga di ulteriore e idonea documentazione da cui evincere la veridicità dei dati.

Del resto, l’erronea indicazione non integra nemmeno la malafede del debitore, posto che la disponibilità della necessaria documentazione probatoria di formazione non unilaterale (es. la certificazione unica piuttosto che la certificazione dello stipendio resa dal datore di lavoro) consente di accertare, da un lato, l’inattendibilità delle informazioni rese e, dall’altro, di procedere ugualmente con la valutazione del merito creditizio.
In questo senso si è espresso il Tribunale di Bergamo con decreto del 9 aprile 2025.

Diversamente da quanto previsto nell’ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 69 comma 2 del DLgs. 14/2019) ovvero del concordato minore (art. 80 comma 4 del DLgs. 14/2019), all’omessa valutazione della condotta del merito creditizio non si connette alcuna specifica sanzione di tipo processuale.
Pertanto, la previsione appare funzionale a consentire al giudice di tener conto del quadro complessivo entro il quale si è venuto a formare lo stato di sovraindebitamento e, conseguentemente, di meglio comprendere la “gravità” della colpa del debitore.
L’omissione del soggetto finanziatore non esclude sic et simpliciter la colpa del debitore, piuttosto consente una sua corretta riconduzione alla colpa lieve (Trib. Avellino 11 aprile 2024, Trib. S.M. Capua Vetere 19 gennaio 2024, App. Firenze 8 novembre 2023 e Trib. Torino 1° giugno 2023), tenuto conto anche delle altre circostanze.

La pronuncia si sofferma anche sul tema dell’incapienza e delle utilità future.
Per poter accedere all’esdebitazione di cui all’art. 283 del DLgs. 14/2019, il debitore persona fisica, oltre che meritevole, deve versare nella condizione dell’incapienza: non deve disporre di alcuna utilità, diretta o indiretta, da poter offrire ai creditori per una loro soddisfazione, neanche parziale; per effetto delle modifiche recate dal DLgs. 136/2024, l’incapienza ricorre anche se il debitore ha un reddito che, tuttavia, è uguale o inferiore alla soglia ex art. 283 comma 2 del DLgs. 14/2019.
L’incapienza è condizione che deve accertarsi sia al momento della presentazione dell’istanza, sia una prospettiva futura.

Il credito da TFR del debitore non può essere considerato come un’utilità futura rilevante, tale da escludere l’incapienza, posto che, sebbene certo e liquido, diviene esigibile solo con la cessazione del rapporto di lavoro.
Il creditore, pertanto, posta l’inesigibilità, non può chiedere la liquidazione delle somme accantonate dal datore di lavoro né di quelle spettanti al lavoratore a titolo di anticipazione, per finalità diverse da quanto previsto dall’art. 2120 c.c.

TORNA SU