Sanzioni amministrative fuori dalla copertura assicurativa per responsabilità civile
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28967/2025, ha stabilito che, in tema di contratti assicurativi (nella specie sottoscritto da una società a copertura della responsabilità civile dei suoi organi sociali), è nullo ogni accordo, ancorché concluso dopo la commissione dell’illecito, che determini il trasferimento dell’onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito.
In particolare, non è possibile considerare sinistro indennizzabile la sanzione amministrativa irrogata da Consob al membro del CdA di una società in ragione del fatto che la polizza sottoscritta escludesse dalla copertura assicurativa le sole sanzioni penali pecuniarie e non anche quelle amministrative.
Ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 209/2005, infatti, “sono vietate ... le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative”.
La ratio della norma risiede nell’esigenza di preservare la funzione sanzionatoria-deterrente del provvedimento amministrativo che, diversamente, sarebbe vanificata da un contratto con il quale l’onere economico della sanzione venga trasferito su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito (la società assicuratrice).
La nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto rappresenta specifica applicazione, in ambito assicurativo, della generale nullità per causa illecita contemplata ex art. 1418 c.c.
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