Nello sport dilettantistico le agevolazioni si applicano anche ai forfetari
Non imponibili i compensi inferiori a 15.000 euro
I lavoratori sportivi in regime forfetario possono beneficiare della non imponibilità dei compensi fino a 15.000 euro annui; tali componenti rilevano tuttavia in fase di verifica della soglia massima di compensi percepiti (pari a 85.000 euro), ai fini della permanenza nel regime.
Sono questi gli attesi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 14/2025, che recepisce la precedente n. 956-13/2024.
Il coordinamento tra le regole applicabili al lavoro sportivo e la disciplina dedicata ai contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 in passato aveva infatti sollevato alcuni dubbi applicativi, dovuti principalmente alla struttura dei modelli dichiarativi (si veda “Applicazione delle agevolazioni non immediata per i lavoratori sportivi in forfetario” del 24 giugno 2025).
Le incertezze nascevano dal fatto che l’art. 25 comma 2 del DLgs. 36/2021 stabilisce, in via generale, che l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative; le prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico possono quindi essere fornite anche nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo professionale.
Considerato che, secondo i criteri generali, i lavoratori autonomi possono scegliere il regime fiscale e contabile da applicare tra il regime ordinario ai fini delle imposte dirette e IVA e il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, e che nessuna deroga o limitazione è posta dal DLgs. 36/2021, non emergono particolari criticità in merito alla compatibilità tra lavoro sportivo e regime forfetario, anche da punto di vista dell’applicabilità delle relative agevolazioni fiscali.
Il lavoro sportivo nel settore dilettantistico beneficia infatti di alcune agevolazioni di natura tributaria e contributiva; sotto il profilo tributario, in base all’art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021, “i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00”. Da questa disposizione, che fa riferimento, in generale, “ai fini fiscali”, non emergono esclusioni dall’agevolazione per i soggetti in regime forfetario.
Tale interpretazione viene ora condivisa anche dall’Agenzia delle Entrate, che esplicitamente chiarisce che per i lavoratori autonomi sportivi dell’area del dilettantismo in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfetario rilevano, “quali componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. In altri termini, detto coefficiente va applicato a detti compensi, al netto dell’importo di 15.000 euro”.
La soglia di non imponibilità non rileva, tuttavia, ai fini della verifica del limite per la permanenza nel regime forfetario, fissata a 85.000 euro; in tal caso, infatti, secondo l’Agenzia è necessario considerare i compensi percepiti nell’anno precedente, compresi quelli sotto la soglia di 15.000 euro.
Si pensi, ad esempio, a un lavoratore autonomo sportivo dilettante che nel 2025 applica il regime forfetario e nel medesimo periodo di imposta percepisce compensi per tale attività pari a 90.000 euro; tale situazione comporta da un lato l’applicazione del coefficiente di redditività sull’importo di 75.000 euro e dall’altro lato la fuoriuscita dal regime forfetario a partire dal 2026, per superamento del limite di 85.000 euro.
L’applicabilità dell’agevolazione in commento anche ai lavoratori sportivi dilettanti in regime forfetario continua tuttavia a scontrarsi con alcune difficoltà di carattere pratico, dovute principalmente al fatto che attualmente il quadro LM del modello REDDITI non prevede la possibilità di considerare l’agevolazione di cui all’art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021, a differenza di quanto previsto per il quadro RC e il quadro RE, che consentono di beneficiare della non imponibilità dei compensi fino a 15.000 euro, attraverso la compilazione di campi ad hoc.
Salvo interventi su modello e istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, al momento l’unica modalità possibile per il contribuente in regime forfetario di beneficiare dell’agevolazione in commento è quindi quella di indicare i compensi da lavoro sportivo nel quadro LM già al netto della quota esente (si veda “Compensi da lavoro sportivo nel quadro LM in via extracontabile” del 22 maggio 2024), tenendo presente che questa soluzione non garantisce il controllo sull’eventuale superamento del limite in presenza di ulteriori compensi sportivi di diversa natura; tale controllo, secondo quanto indicato dalle specifiche tecniche del modello REDDITI PF 2025, viene infatti effettuato considerando esclusivamente gli importi indicati negli appositi righi del quadro RC e RE.
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