Avviata la fase due del processo di abilitazione dei revisori della sostenibilità
Da ieri i revisori con i requisiti previsti dal regime transitorio del DLgs. 125/2024 possono inviare le istanze di abilitazione
Con la determina n. 149 del Ragioniere Generale dello Stato del 25 settembre 2025, pubblicata ieri, viene fissato al 1° ottobre 2025 il termine iniziale a partire dal quale è possibile inviare le istanze di abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità riservate ai destinatari delle disposizioni transitorie previste dall’art. 18 comma 4 del DLgs. 125/2024.
Si tratta dei revisori iscritti al Registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali (interamente nel 2024 o nel 2025) nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (come sottolineato nella circolare MEF n. 37 del 12 novembre 2024). Viene precisato come tali soggetti potranno presentare istanza di abilitazione anche successivamente al 31 dicembre 2025 purché in possesso dei requisiti previsti dalla citata disciplina transitoria.
Viene così avviata la c.d. “fase due” per la presentazione della domanda di abilitazione del revisore della sostenibilità. Si ricorda che la prima fase, che decorreva dal 4 marzo 2025, ha riguardato i revisori impiegati presso le società di revisione con incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria mentre la terza fase sarà attinente ai revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei seguenti requisiti:
- obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente da esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;
- superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità.
Ai sensi della determina in esame i termini e le modalità di presentazione delle domande di abilitazione previsti per i soggetti destinatari della disciplina transitoria trovano applicazione anche per coloro che rientreranno nella “fase tre” che dovranno però attendere all’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti lo svolgimento del tirocinio per la sostenibilità e all’aggiornamento del DM 19 gennaio 2016 n. 63 (“Regolamento esami”).
Preliminarmente alla presentazione dell’istanza il revisore dovrà innanzitutto verificare la presenza, nella propria area riservata del sito https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/, nella sezione denominata “formazione”, di almeno cinque crediti riferiti ai moduli formativi contraddistinti dal codice corso con identificativo iniziale “D”.
Nel tutorial disponibile sul sito istituzionale della revisione legale si evidenzia come la mancata presenza di crediti formativi, ancorché assolti dal revisore, “non potrà essere autocertificata dal soggetto ma dovrà essere segnalata all’Ente formatore terzo, all’ordine professionale o alla società di revisione presso cui sono stati svolti affinché vengano tempestivamente e correttamente comunicati al MEF secondo i canali informativi previsti”.
Inoltre, prima dell’inserimento dell’istanza il professionista dovrà, qualora non avesse già provveduto, procedere alla comunicazione o all’aggiornamento della PEC.
Il modulo relativo all’istanza di abilitazione è reso disponibile nell’area riservata del soggetto interessato precompilato con i dati già presenti nel Registro da ieri.
Come indicato nel tutorial i soggetti interessati dovranno:
- compilare on line il modello (Mod. RLS-01) che sarà disponibile nell’area riservata del sito;
- assolvere l’imposta di bollo di 16 euro con marca o PagoPA (in caso di marca cartacea, sarà necessario apporla sul frontespizio annullata);
- sottoscrivere la domanda, ove richiesto, con firma digitale o autografa (nel secondo caso sarà necessario allegare copia di un documento di identità);
- accedere alla funzione di “protocollazione automatica” per trasmettere la documentazione completa degli allegati richiesti;
- effettuare il versamento del contributo di 50 euro che potrà avvenire solo tramite PagoPA.
In caso di istruttoria positiva l’abilitazione decorre dalla data di ricezione della domanda e l’istante riceverà una nota di conferma e un attestato espositivo disponibili nella sezione “Comunicazioni” della propria Area Riservata.
Le domande di abilitazione sono esaminate entro 150 giorni dalla data di ricezione e qualora il MEF accerti l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l’abilitazione, ne dà comunicazione al richiedente assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Decorso infruttuosamente tale termine il MEF dispone, con provvedimento motivato, il diniego all’abilitazione.
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