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LAVORO & PREVIDENZA

Disposizione dell’INL legittima per l’indennità di disponibilità ai somministrati

Nella somministrazione a tempo indeterminato, senza la missione, l’indennità è sempre dovuta

/ Mario PAGANO

Lunedì, 17 novembre 2025

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Al lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato da un’agenzia di somministrazione spetta l’indennità di disponibilità per tutto il tempo in cui lo stesso rimane in attesa di essere inviato in missione.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7853/2025, mediante la quale, oltre a soffermarsi sull’obbligo di corrispondere l’indennità di disponibilità, vengono forniti spunti interessanti anche in relazione al potere di disposizione di cui all’art. 14 del DLgs. 124/2004.

Il caso di specie, infatti, non origina da un contenzioso sollevato dal singolo lavoratore ma proprio da un’attività ispettiva, svolta dall’Ispettorato del Lavoro, che ha riguardato alcuni rapporti di somministrazione a tempo indeterminato, i quali, nel periodo della pandemia da COVID-19, erano stati sospesi unilateralmente con contestuale richiesta di erogazione del trattamento salariale di cassa integrazione in deroga.

Più in particolare, l’agenzia – che non applica il CCNL per le agenzie di somministrazione – durante il regime emergenziale, non potendo più inviare in missione i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ha corrisposto loro l’indennità di disponibilità unicamente per il termine di 15 giorni di calendario, previsto dal proprio regolamento.
Rispetto a tali posizioni, ritenendo violato l’art. 34 del DLgs. 81/2015 (che testualmente obbliga a determinare nel contratto di lavoro l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, e a corrisponderla per i periodi nei quali il lavoratore rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo), l’Ispettorato ha proceduto con provvedimento di disposizione, invitando il datore di lavoro a corrispondere ai lavoratori assunti a tempo indeterminato l’indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali erano rimasti in attesa di essere inviati in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo.

L’art. 14 del DLgs. 124/2004 attribuisce agli ispettori del lavoro la possibilità di adottare la disposizione (un ordine immediatamente esecutivo da rivolgere al datore di lavoro) in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

Secondo l’Ispettorato (cfr. circolare INL n. 5/2020 e nota INL n. 4539/2020) l’ambito di operatività della disposizione non riguarda solo le violazioni di fonte legale, ma anche quelle di natura contrattuale, con l’unica condizione che non vi siano conseguenze sul piano sanzionatorio di natura amministrativa o penale. Tale orientamento, messo in discussione in passato dalla pronuncia del TAR Friuli n. 155/2021 e contestato dalla stessa agenzia che, nel caso di specie, ha eccepito l’impossibilità di adottare la disposizione per violazioni di natura contrattuale, viene ancora una volta confermato dal Consiglio di Stato.

Il giudice amministrativo, richiamando sul punto il proprio precedente (cfr. Cons. Stato 21 marzo 2024 n. 2778), ricorda come il potere di disposizione sia espressione di un generale interesse di rilevanza pubblicistica al rispetto delle norme giuslavoristiche e dei contratti collettivi, anche in funzione di prevenzione e deflazione del contenzioso dinanzi al giudice del lavoro. Si tratta di una conferma di rilievo che, nel legittimare l’uso di un prezioso potere in capo al personale ispettivo, ne rafforza ancora una volta l’efficacia rispetto a casistiche dove è maggiore l’esigenza di tutela sostanziale dei lavoratori, come in tutte le ipotesi in cui risulta violata una disposizione cogente posta dalla contrattazione collettiva in relazione al trattamento dei lavoratori.

Ciò chiarito, il Consiglio di Stato passa a esaminare ancora più nel dettaglio il caso di specie e i presupposti di adozione della disposizione che, come detto, più che alle norme contrattuali, guarda al dettato normativo del citato art. 34. In tal senso, secondo il Collegio, la condotta posta in essere dall’agenzia, prevista dal proprio regolamento e censurata dal gravato provvedimento di disposizione, si pone in netto contrasto proprio con il precetto contenuto nell’art. 34. Tale disposizione, infatti, impone puntualmente l’obbligo di corrispondere l’indennità di disponibilità, senza alcuna eccezione.

Diversamente, come sottolineato dalla sentenza in commento, il rinvio alla contrattazione collettiva è limitato alla quantificazione dell’indennità, senza abilitare ulteriormente a disciplinarne la sua debenza o meno. Muovendo da tale ragionamento risulta, quindi, legittimo l’ordine impartito dal personale ispettivo finalizzato alla corresponsione dell’indennità di disponibilità, atteso che l’agenzia non poteva – neanche attraverso un proprio regolamento interno – sottrarsi all’obbligo di corrisponderla integralmente per tutti i periodi in cui i lavoratori impiegati sulla base dei contratti di somministrazione rimanevano in attesa di essere inviati in missione.

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