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Nell’attività giudiziaria vietati sistemi di IA riconducibili alla «giustizia predittiva»

Al Ministero della Giustizia il compito di disciplinare l’impiego dell’IA per semplificare il lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie

/ Carmela NOVELLA

Venerdì, 3 ottobre 2025

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L’art. 15 della L. 132/2025, in vigore dal prossimo 10 ottobre, disciplina l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario. In particolare, la norma si occupa di delimitare i confini entro i quali l’utilizzo dei sistemi di IA è consentito sia con riguardo all’attività giudiziaria propriamente detta, sia con riguardo alle attività a essa collaterali.
In questa prospettiva, il comma 1 dell’art. 15 della L. 132/2025 stabilisce che nei casi di impiego di sistemi di IA nell’attività giudiziaria – evidentemente intesa in senso proprio e stretto – sono sempre riservate al magistrato le decisioni inerenti: all’interpretazione e all’applicazione della legge; alla valutazione dei fatti e delle prove; all’adozione dei provvedimenti.

Come si evince dal dossier di accompagnamento del 27 giugno, le prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 15 si traducono nel divieto di ricorrere all’utilizzo di sistemi di IA riconducibili alla c.d. “giustizia predittiva”, per tali intendendosi i sistemi che “sulla base di un modello statistico elaborato in maniera autonoma dal sistema stesso a seguito dell’analisi di una mole significativa di atti giuridici, sono in grado di formulare una previsione che può giungere fino al possibile esito di un giudizio”. Detto in altri termini, il legislatore mira a scongiurare il rischio che lo svolgimento di attività che costituiscono il nucleo fondamentale e più sensibile dell’attività giudiziaria propriamente detta (quali sono, indubbiamente, quelle concernenti l’individuazione delle norme giuridiche entro cui sussumere i fatti di causa, la valutazione del materiale istruttorio e la decisione del caso concreto) possa legittimamente sfuggire al controllo dell’intelligenza umana.

In tale precetto è, peraltro, ravvisabile una certa simmetria rispetto a quanto sancito dall’art. 13 della L. 132/2025 a proposito dell’utilizzo dei sistemi di IA nell’ambito delle professioni intellettuali, laddove, a garanzia dell’indefettibile prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera, la possibilità di ricorrere all’IA viene circoscritta “al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale” (si veda “Uso dell’IA da parte dei professionisti solo se prevale il lavoro intellettuale” del 27 settembre 2025).

Il comma 2 dell’art. 15 della L. 132/2025 acconsente, invece, all’utilizzo dei sistemi di IA per: l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia; la semplificazione del lavoro giudiziario; le attività amministrative accessorie.
La medesima norma demanda al Ministero della Giustizia la disciplina degli impieghi dei sistemi di IA ai fini sopra citati.

Sempre nel dossier di accompagnamento del 27 giugno, si ipotizza che la disciplina di cui all’art. 15 comma 2 della L. 132/2025 possa essere estesa anche all’utilizzo dei sistemi di IA per le attività di ricerca giurisprudenziale e dottrinale (menzionate nell’originaria formulazione del testo dell’art. 15, ma espunte dalla versione definitiva).

Le soluzioni adottate dall’art. 15 commi 1 e 2 della L. 132/2025 appaiono coerenti con quanto previsto dal Regolamento Ue 2024/1689 (c.d. AI Act), al quale la legislazione nazionale è destinata ad affiancarsi quale fonte subordinata. Nello specifico, il considerando 91 del regolamento europeo: da un lato, rileva l’opportunità di classificare come “ad alto rischio” i sistemi di IA destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti; dall’altro, ritiene che la medesima classificazione non debba essere estesa ai sistemi di IA destinati ad “attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull’effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l’anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi”.

L’art. 15 comma 3 della L. 132/2025 dispone poi che, fino alla compiuta attuazione del Regolamento Ue 2024/1689, prevista a partire da agosto 2026, l’autorizzazione alla sperimentazione e all’impiego dei sistemi di IA negli uffici giudiziari ordinari è concessa dal Ministero della Giustizia, che provvede sentite le autorità nazionali cui sono demandate le attività di controllo e sorveglianza ai sensi dell’art. 20, ovvero l’Agenzia per l’Italia digitale (AgId) e l’Agenzia per la cybersicurezza (ACN).

Da ultimo, il comma 4 dell’art. 15 della L. 132/2025 demanda al Ministro della Giustizia il compito di promuovere, nell’elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all’art. 12 comma 1 lett. a) del DLgs. 26/2006, attività didattiche volte: alla formazione digitale di base e avanzata; all’acquisizione e condivisione di competenze digitali; alla sensibilizzazione sui benefici e sui rischi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Lo stesso Ministro è, altresì, tenuto a curare lo svolgimento delle medesime attività formative a favore del personale amministrativo della giustizia.

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