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Niente recesso per il socio che partecipa all’operazione ma non alla delibera

La delibera che legittima il recesso può essere un fatto puntuale o l’esito di una complessa operazione

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 18 novembre 2025

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La Corte di Cassazione, nell’importante sentenza n. 30133/2025, ha stabilito che, in tema di società di capitali – e, in particolare, in tema di spa – la previsione dell’art. 2437 comma 1 c.c., secondo cui “hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti ...”, deve intendersi riferita sia alla fattispecie in cui la “deliberazione” assembleare abbia costituito un avvenimento considerato in sé stesso, cioè un fatto puntuale nel tempo, verificatosi in un preciso momento storico, sia all’ipotesi in cui la medesima “deliberazione” abbia costituito l’ultimo atto di una operazione più complessa, composta da una serie di atti e/o avvenimenti succedutisi nel tempo ma tra loro inscindibilmente e causalmente collegati, nel senso che ognuno costituisca il necessario precedente per il passaggio a quello successivo fino a raggiungere, appunto, la deliberazione finale il cui oggetto costituisce l’esito, conosciuto dai soci fin dall’origine, che quella complessa operazione avrebbe dovuto realizzare.

Nel primo caso, il diritto di recesso di cui alla citata norma spetta ai soci assenti all’assemblea che ha adottato la delibera nonché a quelli ivi presenti ma dissenzienti o astenuti.
Nel secondo, invece, il consenso manifestato da un socio a uno degli atti e/o degli avvenimenti suddetti preclude il sorgere, in capo al socio medesimo, del diritto di recesso.

Per stabilire se esista o no un “concorso alla deliberazione” il giudice di merito deve tenere conto della peculiarità e complessità del caso esaminato, valutando se, e in quali termini, ciascuno dei singoli atti e/o avvenimenti che ne costituiscono la complessiva articolazione debba considerarsi, o meno, effettivamente e necessariamente inserito, causalmente, nel contesto di una operazione più ampia, all’interno della quale ognuno di essi costituisca una condicio sine qua non rispetto alla deliberazione il cui oggetto realizzi l’esito finale dell’operazione stessa così come fin dall’inizio programmato e conosciuto dal socio.

Vale a dire che, quando la deliberazione che attiene a una delle vicende legittimanti il diritto di recesso costituisca il programmato esito finale, fin dall’origine conosciuto dal socio, di una più complessa operazione composta da una pluralità di atti e/o avvenimenti, coevi o succedutisi nel tempo, il giudice di merito deve accertare se:
- tutti quegli atti e/o avvenimenti abbiano uguale valore causale – senza distinzione tra cause mediate e immediate, dirette e indirette, precedenti e successive –, dovendo a ciascuno di essi riconoscersi un’efficienza causale decisiva rispetto all’adozione, da ultimo, della deliberazione concernente una delle vicende suddette;
- quegli stessi atti e/o avvenimenti, nella loro concatenazione, abbiano determinato una situazione tale che, senza di essi, la menzionata deliberazione non ci sarebbe stata.

Laddove la deliberazione sia avvinta da un nesso di causalità con il fatto (in senso lato) del socio che, poi, abbia inteso recedere, è vero che quella deliberazione è causalmente determinata dal voto della sola maggioranza che l’abbia adottata, ma è altrettanto vero che si tratta di causa meramente concorrente – ai sensi del primo comma dell’art. 41 c.p., che regola anche la causalità civile (cfr. Cass. SS.UU. n. 576/2008) –, non potendosi considerare causa anomala ed eccezionale, interruttiva del nesso eziologico, l’adozione della deliberazione, rispetto al risultato della complessiva operazione originariamente programmato e conosciuto dal socio medesimo.

Ci si trova, cioè, in presenza di una fattispecie in cui la deliberazione della maggioranza concorre con il fatto (in senso ampio) pregresso del socio che ha causalmente contribuito (ha appunto “concorso”) al concreto realizzarsi di quel risultato. Un “concorso” che incide direttamente sulla causa dell’operazione complessivamente stabilita ab origine e successivamente compiuta, e che si risolve in una interdipendenza funzionale dei diversi atti e/o avvenimenti, in cui quella operazione si è articolata, tesa a realizzare una finalità pratica unitaria.

Possibilità di ravvisare un unico meccanismo teso a un preciso risultato

Si ravvisa un unico meccanismo attraverso il quale tutti i soggetti coinvolti intendono perseguire un risultato economico complesso, da realizzare non per il tramite di un singolo atto, ma attraverso una pluralità coordinata di questi atti che, seppure ciascuno con una propria finalità autonoma, sono tutti volti al raggiungimento dell’unico risultato (stabilito fin dall’inizio e) ritenuto satisfattivo degli interessi di tutti quegli stessi soggetti.
Con la conseguenza, come detto, che il consenso manifestato da un socio a uno degli atti e/o degli avvenimenti preclude il sorgere del diritto di recesso in caso di sua assenza al momento della delibera, o qualora rispetto a essa si sia astenuto o abbia votato contro.

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