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Triangolazioni IVA da concepire come tali sin dall’origine

La Cassazione non ritiene sufficiente fornire la prova dell’invio della merce all’estero

/ Emanuele GRECO

Martedì, 18 novembre 2025

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Il trasporto della merce all’estero non è sufficiente per fornire la prova di una cessione “triangolare” in ambito intraunionale.
Ai fini del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 58 del DL 331/93, si richiede, invece, una documentazione attestante che l’operazione sia stata voluta fin dall’origine come una cessione nazionale in vista di un successivo trasporto a un cessionario stabilito al di fuori dell’Unione europea.
Il principio è stato formulato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 30183, depositata il 16 novembre 2025.

In tale sede, veniva censurata la sentenza di merito in cui il giudice d’appello aveva ritenuto sufficiente la prova del trasporto all’estero dei beni, senza una puntuale verifica in ordine ai documenti eventualmente attestanti che l’operazione, sin dalla sua origine, era stata concepita dai contraenti come una cessione “interna” finalizzata al trasporto della merce a un (secondo) cessionario estero.

Per quanto concerne il quadro normativo di riferimento, si rammenta che l’art. 58 del DL 331/93 stabilisce che si applica il regime di non imponibilità IVA, anche ai fini delle cessioni all’esportazione ex art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72, alle cessioni di beni effettuate, anche tramite commissionari, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, “se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi”.

Si configurano, quindi, delle “triangolazioni”, interne o comunitarie, “quando vi sono due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale, cessioni peraltro oggetto di un solo trasporto (all’esterno ovvero, come nel caso di specie, all’interno al territorio dell’Unione)”.

Nell’ordinanza della Cassazione in commento, sono ribadite le condizioni al ricorrere delle quali sussiste un’operazione triangolare (con la possibilità di beneficiare del citato regime di non imponibilità), richiamando i più rilevanti principi giurisprudenziali in materia.

Come già affermato dalla Suprema Corte, pur intervenendo tre distinti soggetti economici, l’operazione di trasporto intracomunitario dev’essere considerata come unitaria, quando “la merce viene trasportata dall’acquirente nel territorio dello Stato del cessionario ma non è da questi utilizzata, bensì vincolata alla consegna a un terzo soggetto passivo che la immette in consumo” (cfr. Cass. nn. 34957/2021, 14031/2020 e 22332/2018).

Pertanto, la cessione viene effettuata non nei confronti del destinatario finale della merce bensì nei confronti di un soggetto passivo, “realmente interposto (sia se residente che se non residente nello Stato membro del cedente)”, il quale effettua l’acquisto esclusivamente in funzione della successiva operazione di esportazione o di cessione intracomunitaria (cfr. Cass. nn. 23828/2022, 34957/2021 e 3099/2016).

La Cassazione, come già avvenuto in passato, chiarisce che, al ricorrere di un’autentica operazione triangolare, l’acquisto del bene da parte del primo cessionario (interposto) non rileva quale cessione imponibile effettuata nel territorio dello Stato del cedente, bensì come mera “fase preliminare dell’operazione intracomunitaria che si perfeziona con il trasferimento del bene in altro Stato membro ove risiede il soggetto passivo indicato già all’origine come destinatario finale”.

Il promotore della triangolazione assume su di sé “un vincolo di destinazione in ordine alla merce da trasportare” e non acquisisce un autentico potere di disposizione sui beni (come se ne fosse il proprietario). Per questa ragione, la prima operazione non si qualifica ai fini IVA come una cessione di beni secondo l’art. 14 par. 1 della direttiva 2006/112/Ce (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-656/19, causa C-653/18 e causa C-307/16).

L’ordinanza in commento assume particolare rilevanza anche perché viene fatta applicazione del principio di matrice Ue tale per cui, laddove due cessioni diano luogo a un solo trasporto intracomunitario, detto trasporto può essere imputato a una sola delle due cessioni (la quale beneficerà del regime di esenzione/non imponibilità IVA). Rispetto a ciò, occorre una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, al fine di determinare se vi sia stato o meno il trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario.

In definitiva, alla luce dei vari elementi descritti, non può essere accettata come prova della triangolazione (e del relativo regime di non imponibilità) la mera prova del trasporto dei beni al di fuori del territorio nazionale. È essenziale, secondo la Cassazione, dimostrare che l’operazione, sin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, nella comune volontà degli originari contraenti, come cessione nazionale in vista del trasporto a un cessionario estero.
Le valutazioni di merito sono, quindi, demandate al giudice di secondo grado, al quale è – limitatamente a questo aspetto – rinviata la causa.

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