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L’IVA versata a seguito di splafonamento può essere chiesta a rimborso

/ REDAZIONE

Martedì, 18 novembre 2025

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Il soggetto passivo, avente lo status di esportatore abituale, che abbia acquistato beni e servizi in regime di non imponibilità IVA, per un importo maggiore al plafond maturato, deve versare all’Erario l’imposta dovuta sulle predette operazioni. Tuttavia, l’IVA detraibile può poi essere chiesta a rimborso.
Si tratta di quanto sancito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 30181, depositata il 16 novembre, con riguardo a una società che aveva commesso un errore materiale nel conteggio del plafond disponibile e, pertanto, operato acquisti in sospensione d’imposta ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 per un ammontare superiore a quello spettante (c.d. splafonamento).

I giudici di legittimità hanno osservato che il meccanismo dell’esportazione abituale altera la regola ordinaria, sulla quale incide l’art. 60 comma 7 del DPR 633/72 richiamato in giudizio dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, in caso di splafonamento, il soggetto passivo è il cessionario o committente che deve versare l’IVA al posto del fornitore e da ciò origina il credito che, a tutela del principio di neutralità dell’imposta, il soggetto passivo può detrarre, riportare in eccedenza o chiedere a rimborso.

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