Rivalutazione delle partecipazioni anche senza indicazione nel modello REDDITI
La violazione potrebbe però essere sanzionata per un importo che va da 250 a 2000 euro
All’interno del quadro RT del modello REDDITI 2025 PF doveva essere dichiarata la rideterminazione dei valori delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati ovvero delle partecipazioni quotate, possedute alla data del 1° gennaio 2024.
Il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% (dal 2025 passa al 18%) per le partecipazioni qualificate e per le partecipazioni non qualificate, andava effettuato entro il 30 novembre 2024 in un’unica soluzione oppure rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% da versare contestualmente a ciascuna rata.
A pochi giorni dal termine ultimo per la trasmissione telematica di questo modello dichiarativo, gli operatori potrebbero interrogarsi su cosa potrebbe avvenire nel caso in cui l’imposta sostitutiva fosse versata tempestivamente, ma fosse stata omessa la compilazione della parte del quadro RT del modello REDDITI destinata alla liquidazione dell’imposta.
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (in questo caso quotate e non quotate) e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto:
- dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta;
- ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata (cfr. circ. 4 agosto 2004 n. 35, § 2; circ. 24 ottobre 2011 n. 47, § 1.3, 15 febbraio 2013 n. 1, § 4.3, e 18 maggio 2016 n. 20, § 11).
Pertanto, il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma comporta:
- l’impossibilità di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo delle plusvalenze realizzate;
- la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata in ritardo.
L’impostazione dell’Agenzia delle Entrate è stata confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12 marzo 2018 n. 5981 a cui si sono aggiunte Cass. 3 luglio 2023 n. 18706 e Cass. 2 marzo 2022 n. 6940.
Qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge e abbia invece omesso di effettuare i versamenti degli importi delle rate successive, la circ. Agenzia delle Entrate 4 agosto 2004 n. 35 (§ 2) ha chiarito che:
- questi ultimi sono iscritti a ruolo, ai sensi degli artt. 10 ss. del DPR 602/73, sulla base delle ordinarie disposizioni in materia di riscossione coattiva (circ. Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2011 n. 47, § 1.3);
- l’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto rimane valida.
Resta ovviamente ferma la possibilità di non versare le rate residue in caso di effettuazione di una nuova rivalutazione sulla stessa partecipazione.
Rispetto al caso della rivalutazione delle partecipazioni da parte di soggetti non imprenditori, aveva suscitati diversi dubbi l’interpretazione fornita della ris. Agenzia delle Entrate 29 settembre 2008 n. 362 in relazione alla diversa disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, di cui all’art. 1 commi 469 - 476 della L. 23 dicembre 2005 n. 266.
In tale sede, era stato stabilito che l’omesso, insufficiente o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rilevava ai fini del perfezionamento della rivalutazione e dell’affrancamento, essendo sufficiente, per il perfezionamento dell’operazione, l’indicazione dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
Sul tema, è però intervenuta direttamente l’Agenzia delle Entrate, che in diversi interventi di prassi successivi ha chiarito che l’omessa indicazione nel modello REDDITI dei dati relativi alla rideterminazione effettuata costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1 dell’art. 8 del DLgs. 471/97, ossia pari ad un minimo di 250 euro fino ad un massimo di 2.000 euro (circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 16, § 3, 22 gennaio 2021 n. 1, § 1 e 15 febbraio 2013 n. 1, § 4.3).
Si ricorda, infine, che il perfezionamento della rideterminazione del costo o valore di acquisto è un’opzione definitiva del contribuente che l’ha posta in essere.
Ad avviso dell’Amministrazione, quindi, il contribuente non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata ed è tenuto a completare il versamento rateale anche quando, ad esempio, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, non si sia tenuto conto del valore rideterminato.
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