Il credito compensato con acconti d’imposta «eccedenti» non è inesistente
Secondo la Cassazione, il credito può essere utilizzato in compensazione solo ai fini del pagamento delle imposte effettivamente dovute
I crediti di natura agevolativa, inclusi quelli che derivano dalle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in tema di detrazioni edilizie, sovente devono essere utilizzati entro limiti
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