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Martedì, 30 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

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Il credito compensato con acconti d’imposta «eccedenti» non è inesistente

Secondo la Cassazione, il credito può essere utilizzato in compensazione solo ai fini del pagamento delle imposte effettivamente dovute

/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

Martedì, 30 settembre 2025

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I crediti di natura agevolativa, inclusi quelli che derivano dalle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in tema di detrazioni edilizie, sovente devono essere utilizzati entro limiti predeterminati, ad esempio entro la fine del periodo di imposta.

Per la ragione esposta, onde non perdere il credito ci si potrebbe interrogare sulla possibilità di compensare il credito stesso con gli acconti di imposta calcolati secondo il metodo previsionale, metodo che, di norma, viene però utilizzato per pagare un acconto inferiore mentre nel caso che ci occupa è strumentale a determinare un acconto di entità superiore, che viene compensato con un credito “in scadenza”.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26273 dello scorso 27 settembre 2025 ha sancito ...

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