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Al restyling la rettifica della detrazione per cambio di regime IVA

Lo schema di DLgs. in tema di Terzo settore sport e IVA è ora all’esame del Parlamento

/ Emanuele GRECO

Martedì, 30 settembre 2025

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Lo schema di decreto legislativo “Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio scorso e adesso all’esame delle commissioni parlamentari, prevede alcune modifiche, di dettaglio, in tema di detrazione IVA.

Le misure si pongono in attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), nell’attesa di un più ampio intervento in materia di IVA.
In specie, con l’art. 7 lett. d) nn. 1 e 2 della citata legge delega, si prescrive una revisione della disciplina della detrazione, nell’ottica di:
- consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all’effettivo uso dei beni e dei servizi impiegati per le operazioni soggette all’imposta;
- armonizzare i criteri di detraibilità dell’imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea.

Il primo intervento dello schema di DLgs. contempla l’abrogazione dell’art. 19-bis2 comma 3 del DPR 633/72, vale a dire di quella disposizione che stabilisce la rettifica della detrazione “se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata”.

Detta rettifica opera limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione (dieci anni per i fabbricati).

Secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa che accompagna il DLgs. nel suo iter parlamentare, l’intento del legislatore delegato è quello di “razionalizzare il testo normativo, eliminando una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo (19-bis2), che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata”. La relazione ancora specifica che, per i beni ammortizzabili, la norma abrogata aveva il solo scopo di “ribadire l’applicazione della regola generale sulla rettifica della detrazione in caso di variazione dell’utilizzo, già prevista dal comma 2”.

In sostanza, l’intervento avrebbe il solo scopo di semplificare il testo legislativo del DPR 633/72 (nell’attesa di confluire nel nuovo Testo unico IVA, il cui schema di DLgs. è anch’esso all’esame delle Commissioni parlamentari per i relativi pareri), senza incidere sulla disciplina sostanziale della rettifica della detrazione, che continua a essere regolata dai precedenti commi 1 e 2 dell’art. 19-bis2 in argomento.

Secondo l’intento del legislatore, dunque, rimarranno disciplinati dall’art. 19-bis2 del DPR 633/72, ai fini della rettifica della detrazione (C.M. n. 328/97):
- i mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, con riflessi sull’entità della detrazione spettante, come nel passaggio da un regime di imponibilità a uno di esenzione (o viceversa) per effetto di modifiche normative;
- le variazioni conseguenti all’adozione o della cessazione di un regime speciale secondo cui l’imposta era detraibile in misura forfetaria (ad es. il regime speciale per i produttori agricoli);
- i mutamenti nell’attività del soggetto passivo con effetti sul diritto alla detrazione (ad es. avvio di una nuova attività che attribuisce il diritto alla detrazione in misura differente rispetto all’attività già in essere).

Resta fermo il principio, espresso dall’art. 19-bis2 comma 1 del DPR 633/72 (il quale assorbirà le fattispecie appena descritte di cui al successivo comma 3), in virtù del quale la detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata, in via analitica secondo l’uso degli stessi (e non in unica soluzione), “qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata”.

Contabilità separata per gli enti non commerciali

Nell’ambito dello schema di DLgs. “Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA”, si prospetta una modifica anche per l’art. 19-ter del DPR 633/72, il quale regola la detrazione dell’IVA per gli enti non commerciali.

La nuova disposizione andrà a prevedere, in maniera più chiara rispetto alla precedente, ma senza variazioni di natura sostanziale, che:
- per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva, l’IVA relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all’esercizio dell’attività economica, è ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attività economica e l’ammontare detraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati;
- l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA riferita agli acquisti “promiscui” è gestito con contabilità separata (suddividendo le attività per le quali gli enti sono soggetti passivi e quelle per le quali non lo sono).

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