Il mancato pagamento della prima rata non fa decadere la dilazione dei ruoli
La prima rata va però pagata per estinguere il pignoramento
La disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo è contenuta nell’art. 19 del DPR 602/73 ed è sensibilmente diversa dalle altre dilazioni tributarie previste dall’ordinamento specie per quanto riguarda gli inadempimenti nel pagamento delle rate.
In primo luogo, la decadenza dalla dilazione si verifica solamente quando risultano non pagate otto rate complessive del piano, anche non consecutive.
Gli effetti della decadenza, previsti dal terzo comma dell’art. 19 del DPR 602/73, sono i seguenti: il debitore decade automaticamente dal piano di rateizzazione; l’intero debito residuo iscritto a ruolo diventa immediatamente esigibile in un’unica soluzione; il carico non può più essere nuovamente rateizzato.
Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, se tra le rate non pagate è compresa l’ultima, la decadenza si determina anche con un numero di rate inferiori a otto (cfr. guida “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento”, gennaio 2025, p. 25).
La regola delle otto rate si applica a ciascun piano di dilazione, quindi la decadenza relativa a una domanda non incide su eventuali altri piani in corso.
Da quanto esposto e come anticipato, il regime delle inadempienze si profila molto diverso da quello delle altre dilazioni, non operando l’art. 15-ter del DPR 602/73. Nel caso della dilazione dei ruoli si decade se non si pagano otto rate del piano anche non consecutive, mentre nelle altre dilazioni (accertamento con adesione, dilazione degli avvisi bonari ad esempio) la decadenza dalla dilazione, salvi i c.d. lievi inadempimenti, si verifica se non si paga una rata diversa dalla prima entro il termine per quella successiva. Le rate, in queste ultime dilazioni, sono di norma trimestrali e non mensili come per la dilazione dei ruoli.
Un occhio di riguardo va prestato alle inadempienze conseguenti alla prima rata.
Salvo sempre i c.d. lievi inadempimenti (rammentiamo i 7 giorni di ritardo di cui parla l’art. 15-ter del DPR 602/73) l’omesso pagamento della prima rata determina non tanto la decadenza dalla dilazione, ma, con la sola eccezione della conciliazione giudiziale che si perfeziona con la firma dell’accordo, il radicale mancato perfezionamento della definizione (per fare un esempio, se nei venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo non si paga la prima rata, l’adesione non è perfezionata).
Nel caso della dilazione delle somme iscritte a ruolo, il mancato pagamento della prima rata non comporta la perdita immediata del beneficio della dilazione. Tuttavia, tale rata viene conteggiata ai fini del calcolo delle otto rate il cui omesso versamento determina la decadenza dal piano.
Se la prima rata del piano viene pagata decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, oltre agli importi iscritti a ruolo il debitore dovrà corrispondere gli interessi di mora calcolati sempre sulle somme iscritte a ruolo esclusi gli interessi e le sanzioni, i quali retroagiscono alla data di notifica della cartella. Va precisato che il tardivo/omesso pagamento delle rate inclusa la prima non comporta l’applicazione della sanzione del 25% prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97, poiché essa non si applica ai tributi ormai iscritti a ruolo.
Bisogna però considerare che, per effetto dell’art. 19 comma 1 quater.2 del DPR 602/73, “il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.
Se è vero che l’omesso pagamento della prima rata non fa decadere la dilazione, può tuttavia compromettere l’estinzione dei pignoramenti già disposti, primo fra tutti il pignoramento del conto corrente o comunque il pignoramento presso terzi.
Si potrebbe sostenere che l’estinzione del pignoramento si verifichi con “la prima” rata che viene pagata, che non necessariamente deve essere tecnicamente la prima. Se per errore la prima rata non viene pagata ma si paga la seconda il mese successivo, il pignoramento dovrebbe estinguersi.
Questa tesi potrebbe tuttavia non trovare il favore dell’Agente della riscossione, considerato che, formalmente, il dato normativo parla di “prima rata”. Sicché si potrebbe ritenere necessario pagare la prima rata, ancorché tardivamente (ad esempio dopo la seconda o la terza) onde ottenere l’estinzione del pignoramento, fermo restando che le somme ormai assegnate restano incamerate all’Erario.
Il mancato pagamento della prima rata, invece, non compromette l’impossibilità di disporre nuove misure cautelari (fermi, ipoteche) o esecutive, considerato che questo effetto deriva dalla sola presentazione della domanda di dilazione, mantenendo comunque effetto le misure cautelari o esecutive ormai disposte (art. 19 comma 1-quater del DPR 602/73).
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