Laboratori di analisi Federlab con nuove retribuzioni da settembre
Assistenza sanitaria affidata a Medi-prev con contribuzione di 16 euro al mese a carico del datore
Lo scorso 1° settembre Federlab e Unilavoro PMI (in rappresentanza datoriale) e Confsal Fisals (in rappresentanza dei lavoratori) hanno rinnovato il CCNL 26 marzo 2019 (codice CNEL T159) applicabile ai dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali, scaduto il 28 febbraio 2022 (si veda “Agevolazioni per il primo impiego per laboratori analisi e poliambulatoriali” del 9 maggio 2019). La nuova disciplina è valida dal 1° settembre 2025 e scadrà in agosto 2030.
In primo luogo, sul versante economico, si segnala l’incremento delle retribuzioni con decorrenza settembre 2025. Si riportano i nuovi importi, comprensivi di paga base e contingenza: liv. Q, 2.290,02 euro; liv. F, 1.883,53 euro; liv. E, 1.682,54 euro; liv. D, 1.551,75 euro; liv. C, 1.452,45 euro; liv. B, 1.358,77 euro; liv. A, 1.281,68 euro.
Gli importi validi durante il 1° anno per i lavoratori di primo ingresso e in caso di reimpiego sono i seguenti: liv. E, 1.264,41 euro; liv. D, 1.166,31 euro; liv. C, 1.091,84 euro; liv. B, 1.021,58 euro; per il 2° anno invece: liv. E, 1.431,67 euro; liv. D, 1.320,49 euro; liv. C, 1.236,09 euro; liv. B, 1.156,46 euro.
Con riferimento al pasto dei lavoratori, in sostituzione del servizio di mensa, le Parti hanno previsto per il datore di lavoro la possibilità di erogare alternativamente:
- 5,29 euro a titolo di indennità sostitutiva di mensa;
- buoni pasto cartacei dal valore di 4 euro;
- buoni pasto elettronici dal valore di 8 euro.
Sul versante normativo, è confermata la disciplina riguardante i lavoratori di primo ingresso (ovvero lavoratori che alla data di assunzione risultino privi di esperienza professionale nella specifica mansione assegnata o che abbiano un’esperienza non superiore ai 6 mesi) così come quella relativa al “regime del reimpiego”, introdotte dal CCNL 26 marzo 2019.
In materia di welfare, la nuova stesura dell’art. 197 prevede la possibilità per il datore di lavoro di mettere a disposizione di ciascun lavoratore non in prova a tempo indeterminato o con contratto a termine di almeno 3 mesi anche non consecutivi nel corso di ciascun anno solare, entro il 1° giugno di ciascun anno, strumenti dal valore di 250 euro per il loro utilizzo entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Per quel che concerne l’assistenza sanitaria integrativa, le Parti hanno individuato Medi-prev quale nuovo Fondo di assistenza (sostitutivo del precedente Fondo Sanarcom), con contribuzione stabilita in 16 euro al mese per 12 mensilità per ciascun lavoratore a carico del datore di lavoro. Si evidenzia che l’iscrizione al Fondo ha un costo una tantum pari a 30 euro per lavoratore.
L’Accordo ha altresì previsto la costituzione dell’ente bilaterale Esbii con un contributo pari allo 0,60% della retribuzione così distribuito: 0,50% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore. Il datore di lavoro che ometterà il versamento dei relativi contributi sarà tenuto a corrispondere un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari all’1,20% della retribuzione.
Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell’Accordo.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41