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Il finanziamento che aggrava il dissesto può essere nullo e irripetibile

/ REDAZIONE

Giovedì, 26 marzo 2026

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 7134, depositata ieri, ha stabilito che il contratto di finanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di norme imperative – come quelle che (in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore) – è viziato da nullità a norma dell’art. 1418 c.c.

Si evidenzia, inoltre, che le prestazioni contrarie al buon costume ex art. 2035 c.c. – ai sensi del quale chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato (c.d. soluti retentio) – non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico.

Deve, pertanto, ritenersi contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di un finanziamento ad un’impresa già in stato di decozione che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento (oggi di liquidazione giudiziale) incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa (condotta che viola le regole di correttezza che governano le relazioni di mercato). Nulla, peraltro, vieta che un contratto giudicato illecito – e, come tale, nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c. – possa essere soggetto anche alla sanzione dell’irripetibilità sancita dall’art. 2035 c.c.

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