Il rimborso parziale preceduto dalla comunicazione di accoglimento totale non è un diniego espresso
È consolidato il principio, peraltro assai discutibile, secondo cui se a seguito della domanda di rimborso del contribuente l’ente creditore corrisponde solo una parte degli importi, si configura per la restante un diniego espresso da impugnare nei sessanta giorni dall’erogazione parziale stessa (per tutte, Cass. 2 marzo 2021 n. 5581, Cass. 11 settembre 2020 n. 18872).
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 7050 del 24 marzo 2026, pur confermando tale principio fissa alcuni paletti.
Per i giudici, “diversamente qualora sia stata proprio la condotta dell’Amministrazione finanziaria che, con proprio provvedimento, ha comunicato l’accoglimento dell’istanza di rimborso senza chiarire che si trattava di un rimborso parziale, inducendo nel contribuente la legittima aspettativa di corresponsione del rimborso integrale, i termini per l’impugnazione del provvedimento di rigetto parziale dell’istanza di rimborso inizieranno a decorrere da quando il contribuente abbia avuto conoscenza della reale entità del rimborso riconosciuto”.
Quindi ove a fronte di una comunicazione formale di accoglimento totale del rimborso, ne venga poi erogata solo una parte, i termini per impugnare il diniego espresso decorrono da quando il contribuente ha contezza del fatto che, diversamente da quanto annunciato, c’è stato un diniego parziale.
In sostanza, i termini decorrono dalla data in cui, mediante una seconda comunicazione, l’Agenzia delle Entrate afferma che a seguito di una diversa istruttoria l’erogazione è stata solo parziale.
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