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Diffuse le tabelle con i nuovi importi del costo medio orario in edilizia

/ REDAZIONE

Sabato, 28 marzo 2026

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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nella sezione “Pubblicità legale”, il decreto direttoriale 26 marzo 2026 n. 23, avente ad oggetto la determinazione del costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente di imprese del settore dell’edilizia, attività affini e delle cooperative.

Nel dettaglio, all’interno delle tabelle allegate è riportato, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di adozione del decreto in commento.
Ad esempio, per la provincia di Roma, il costo medio orario di un operaio edile è pari a: 27,51 euro per il primo livello; 30,72 euro per il secondo livello; 33,16 euro per il terzo livello; 35,10 euro per il quarto livello. Sempre per la stessa provincia di Roma, il costo medio orario di un impiegato varia da 24,46 euro per il primo livello e fino a 43,16 euro per il Quadro.

Per la provincia di Verona, il costo medio orario di un operaio edile è pari a: 26,91 euro per il primo livello; 30,09 euro per il secondo livello; 32,49 euro per il terzo livello; 34,39 euro per il quarto livello. Per gli impiegati, il costo orario medio varia da 23,93 euro per il primo livello e fino a 42,74 euro per il Quadro.

Invece, per le provincie di Milano, Lodi e Monza-Brianza, il costo medio orario di un operaio del settore edile è pari a: 28,76 euro per il primo livello; 32,04 euro per il secondo livello; 34,52 euro per il terzo livello; 36,46 euro per il quarto livello. Con riferimento agli impiegati, il costo medio orario varia da 25,32 euro per il primo livello a 44,21 euro per il Quadro.

L’art. 2 del decreto in commento precisa che il costo del lavoro così determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché in base agli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs. 81/2008.

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