Diffuse le tabelle con i nuovi importi del costo medio orario in edilizia
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nella sezione “Pubblicità legale”, il decreto direttoriale 26 marzo 2026 n. 23, avente ad oggetto la determinazione del costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente di imprese del settore dell’edilizia, attività affini e delle cooperative.
Nel dettaglio, all’interno delle tabelle allegate è riportato, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di adozione del decreto in commento.
Ad esempio, per la provincia di Roma, il costo medio orario di un operaio edile è pari a: 27,51 euro per il primo livello; 30,72 euro per il secondo livello; 33,16 euro per il terzo livello; 35,10 euro per il quarto livello. Sempre per la stessa provincia di Roma, il costo medio orario di un impiegato varia da 24,46 euro per il primo livello e fino a 43,16 euro per il Quadro.
Per la provincia di Verona, il costo medio orario di un operaio edile è pari a: 26,91 euro per il primo livello; 30,09 euro per il secondo livello; 32,49 euro per il terzo livello; 34,39 euro per il quarto livello. Per gli impiegati, il costo orario medio varia da 23,93 euro per il primo livello e fino a 42,74 euro per il Quadro.
Invece, per le provincie di Milano, Lodi e Monza-Brianza, il costo medio orario di un operaio del settore edile è pari a: 28,76 euro per il primo livello; 32,04 euro per il secondo livello; 34,52 euro per il terzo livello; 36,46 euro per il quarto livello. Con riferimento agli impiegati, il costo medio orario varia da 25,32 euro per il primo livello a 44,21 euro per il Quadro.
L’art. 2 del decreto in commento precisa che il costo del lavoro così determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché in base agli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs. 81/2008.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941