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LAVORO & PREVIDENZA

Da quest’anno domande di bonus nido valide per l’intero ciclo di fruizione

Si attende il messaggio con cui l’INPS comunicherà la data di apertura del servizio per la presentazione delle domande per l’anno 2026

/ Giada GIANOLA

Sabato, 28 marzo 2026

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Con la circolare n. 29 di ieri, 27 marzo 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni per presentare e gestire le domande volte alla fruizione del c.d. “bonus nido” a decorrere dall’annualità 2026, annunciando un successivo messaggio con cui sarà comunicata la data di apertura del servizio per la presentazione delle domande per quest’anno.

L’Istituto riepiloga i requisiti necessari ai fini della richiesta del contributo, tra cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all’art. 22 comma 11 del DLgs. 286/98, fatta salva l’eventuale ripetizione delle somme corrisposte in caso di esito favorevole all’Istituto dei giudizi pendenti (si veda “Per assegno unico e bonus nido incluso il permesso per attesa occupazione” del 23 gennaio 2026).

Il contributo, si ricorda, è richiedibile per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. bonus asilo nido o contributo asilo nido) o per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. contributo forme di supporto presso la propria abitazione). Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di contributo, deve indicare a quale dei due benefici intende accedere.

Per effetto dell’art. 6-bis comma 1 del DL 95/2025, il bonus asilo nido è erogabile per la frequenza dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati in possesso di regolare titolo abilitativo secondo le legislazioni regionali in cui opera la struttura e riconducibili a una delle seguenti categorie di cui all’art. 2 comma 3, lett. a), b) e c), nn. 1 e 3 del DLgs. 65/2017: nidi e micronidi; sezioni primavera; spazi gioco; servizi educativi in contesto domiciliare.

Le domande di contributo possono essere presentate ogni anno dalla data di apertura del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” al 31 dicembre di ciascun anno. Dal 1° gennaio 2026, in attuazione di quanto disposto dal comma 2 del citato art. 6-bis, la domanda produce effetti per l’intero ciclo di fruizione del beneficio, conservando validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi. Per gli anni solari successivi, informa l’Istituto, basterà accedere alla domanda già registrata a sistema e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento allegando la documentazione prescritta.

Si rammenta che le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale web dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Quanto all’importo del contributo, dal 1° gennaio 2026 lo stesso è parametrato al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione introdotto dall’art. 1 comma 208 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) dai componenti del nucleo ISEE (art. 1 comma 209 della L. 207/2024), neutralizzazione effettuata sottraendo dal valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione l’importo dell’AUU rapportato al parametro della scala di equivalenza della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Per i bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024 l’importo del contributo è pari a: 3.000 euro con “ISEE neutralizzato” fino a 25.000,99 euro; 2.500 euro con “ISEE neutralizzato” da 25.001 a 40.000 euro; 1.500 euro con “ISEE neutralizzato” superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 l’importo è pari a: 3.600 euro con “ISEE neutralizzato” pari o inferiore a 40.000 euro; 1.500 euro con “ISEE neutralizzato” superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente.

Per fruire del bonus asilo nido, la documentazione completa relativa alle mensilità per le quali è stato richiesto il contributo deve essere allegata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell’anno solare successivo all’anno di riferimento delle mensilità (dunque, la documentazione per le mensilità relative all’anno 2026 dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2027) tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allega documenti di spesa”) o l’app “INPS Mobile” utilizzando il servizio “Bonus nido”.

Il richiedente deve allegare la fattura, o in assenza dell’obbligo di fatturazione, la ricevuta o l’avviso di pagamento e il giustificativo del pagamento effettuato con modalità tracciabili; per i nidi comunali e per le sezioni primavera comunali o statali è possibile allegare l’avviso di pagamento in luogo della fattura. Se la documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa va allegata per ogni mese a cui si riferisce; se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse vanno inviate con un unico file.

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