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LAVORO & PREVIDENZA

Per assegno unico e bonus nido incluso il permesso per attesa occupazione

La liquidazione della prestazione, precisa l’INPS, è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa

/ Giada GIANOLA

Venerdì, 23 gennaio 2026

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In riferimento all’assegno unico e universale per i figli a carico di cui al DLgs. 230/2021 (c.d. AUU) e al contributo introdotto dall’art. 1 comma 355 della L. 232/2016 (c.d. bonus nido), l’INPS, con il messaggio n. 205 di ieri, ha chiarito che le nuove domande, ma anche quelle già presentate, da parte dei titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione devono essere accolte, seppur con riserva di ripetizione “a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia”.

Il messaggio in esame è stato adottato dall’Istituto per dare esecuzione alle sentenze di merito che hanno ritenuto discriminatoria l’esclusione dei titolari di tale permesso dalla platea dei beneficiari delle predette misure, sentenze che, sebbene impugnate dall’INPS presso le sedi giudiziarie competenti, sono dotate di immediata efficacia esecutiva e, pertanto, devono essere eseguite. In ragione di ciò, in attesa dell’esito dei giudizi pendenti, l’Istituto ha, allo stato attuale, incluso il permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui all’art. 22 comma 11 del DLgs. 286/98, tra i permessi di soggiorno validi ai fini del riconoscimento delle indicate prestazioni.

Tutto nasce dal messaggio n. 2951/2022, con cui l’INPS ha espressamente affermato che nella platea dei beneficiari dell’AUU non potevano essere inclusi i titolari di una serie di permessi, tra cui quello per attesa occupazione.
Il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 121/2023, poi confermata dalla Corte d’Appello di Trento con la sentenza n. 9/2025, ha ritenuto che tale esclusione integrasse gli estremi di una discriminazione diretta collettiva, dissuadendo i cittadini degli Stati extra-Ue in possesso del permesso per attesa occupazione dal presentare domanda di AUU (in questo senso, anche Trib. Torino n. 2359/2025).

Per quanto riguarda invece il contributo per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche, l’INPS, con la circ. n. 60/2025, ha indicato tra i requisiti richiesti per la fruizione il possesso congiunto della cittadinanza italiana o di uno Stato Ue o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del DLgs. 286/98 (lett. a) del § 2) e della residenza in Italia (lett. b) del § 2). Nel precisare ulteriormente, per i cittadini extra-Ue i requisiti o permessi legittimanti, nella circolare non viene menzionato il permesso per attesa occupazione di cui all’art. 22 comma 11 del DLgs. 286/98.

Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1230/2025, ha quindi affermato che costituisce una discriminazione diretta il rigetto della domanda finalizzata alla fruizione del bonus asilo nido fondata sul presupposto per cui la titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione non è stata indicata dall’INPS tra i requisiti idonei a consentirne al cittadino extracomunitario la fruizione in assenza di copertura normativa in tal senso, dato che l’art. 1 comma 355 della L. 232/2016 non prevede alcuna limitazione. Proprio in riferimento alla citata circ. n. 60/2025, il giudice di Monza ha quindi affermato che, in base al principio generale di gerarchia delle fonti, le circolari INPS non possono né modificare né derogare, peraltro in senso peggiorativo, le condizioni cui la legge abbia condizionato il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una prestazione.

Le indicate pronunce, come anticipato, sono state impugnate dall’INPS, ma essendo immediatamente esecutive, l’Istituto, con il messaggio n. 205/2026 in commento, ne ha dato esecuzione, ammettendo, allo stato, il permesso di soggiorno per attesa occupazione tra i permessi di soggiorno validi ai fini del riconoscimento delle prestazioni in argomento, riservandosi, però, ogni valutazione e fatta salva la ripetizione delle relative prestazioni liquidate in caso di esito positivo dei giudizi instaurati.

Di conseguenza, le nuove domande di AUU e bonus nido presentate dai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione devono essere accolte, così come devono essere accolte le domande già presentate e poste in evidenza alle Strutture INPS territorialmente competenti per la lavorazione, sulla base della documentazione eventualmente allegata relativa al permesso di soggiorno in argomento, sempre se ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti.
È opportuno ribadire che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione in ordine all’esito dei giudizi pendenti.

Nel messaggio si chiarisce, infine, che devono trovare accoglimento in autotutela, e salvo ripetizione, in presenza dei prescritti requisiti di legge, le eventuali istanze di riesame delle domande respinte per il possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

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