Nel valore doganale anche intangibles, artworks ed etichette per contenitori
Si deve tenere conto di tali elementi se riferiti puntualmente alle merci importate
Con l’attesa sentenza relativa alla causa C-307/23, la Corte di Giustizia dell’Ue include nella base imponibile per i dazi anche i costi derivanti da prestazioni immateriali di progettazione di modelli di etichette apposte sui contenitori di beni importati nel territorio dell’Unione europea. Questo accade quando tali modelli sono stati elaborati su richiesta e a spese dell’acquirente nel territorio dell’Unione e messi gratuitamente a disposizione dei fornitori in formato elettronico, a condizione che tali modelli presentino uno stretto legame con i contenitori delle merci importate.
Si tratta di un principio di allargamento dell’imponibile doganale che, sicuramente, non risponde alle prassi comuni e che è in grado di ingenerare interessanti riflessioni su una norma, quella relativa all’imponibilità di contenitori, da un lato, e intangibles, artwork e lavori di design, dall’altro, mai troppo considerata e, invece, potenzialmente idonea a generare ampi contesti sia in termini di compliance, sia in termini di risk.
La domanda risolta dalla Corte di Giustizia dell’Ue muove dalla nota considerazione, in diritto, che per determinare il valore in dogana si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, tra gli altri, il costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce, nonché i lavori d’ingegneria, di studio, d’arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un Paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate.
In punto di fatto, invece, la fattispecie al vaglio dei giudici unionali attiene all’importazione di alimenti a lunga conservazione in scatola venduti da fornitori di Paesi terzi per i quali l’acquirente metteva a disposizione dei fornitori, a titolo gratuito e in formato elettronico, i modelli utilizzati per la realizzazione delle etichette da apporre sui barattoli per conserve. Tali etichette, i cui modelli erano stati realizzati in Germania da studi di progettazione per conto e a spese dell’acquirente, venivano stampate e incollate dai fornitori sui barattoli per conserve, poi spedite in Ue.
Nel caso specifico, i valori in dogana dichiarati indicavano l’importo che l’acquirente doveva pagare ai fornitori conformemente alle clausole contrattuali che li vincolavano, comprendente, oltre al costo dei prodotti alimentari, quello dell’imballaggio per la vendita al dettaglio sotto forma di conserve, nonché quello legato alla stampa e all’apposizione delle etichette, a esclusione dei costi, sostenuti dall’acquirente, relativi alla progettazione dei modelli, ora ripresi a tassazione dall’autorità doganale.
Il dubbio, qui, risiede nella qualificazione di questi costi, per comprendere se essi sono attratti alla definizione di contenitori, e dunque sempre e comunque inclusi nel valore doganale, ovvero se sono attività di artwort e design, rilevanti ai fini del dazio solo se eseguiti in un Paese non Ue.
Su questo punto, dirimente, la Corte osserva che, ai fini della distinzione dei rispettivi ambiti di applicazione di queste due opzioni, occorre sottolineare che la norma (oggi art. 71 par. 1 lett. b), iv) del CDU) si riferisce ai costi dei prodotti e dei servizi necessari per la produzione delle “merci importate”, mentre l’art. 71 par. 1 lett. a), ii) del CDU, si riferisce al costo dei “contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce”.
Posto che dalla decisione di rinvio risulta che il valore in dogana delle merci di cui si tratta nel procedimento principale è stato dichiarato tenendo conto, in particolare, del costo del loro contenitore, vale a dire dei costi di produzione dei barattoli per conserve e dei costi di stampa delle etichette che vi sono apposte, senza tuttavia che siano stati presi in considerazione i costi derivanti dalle prestazioni immateriali di progettazione di tali etichette, la specificità dell’ambito di applicazione dell’art. 71 par. 1 lett. a), ii) del CDU depone a favore dell’assoggettamento dei costi relativi alle prestazioni immateriali strettamente connesse ai contenitori delle merci importate allo stesso regime di rettifica del valore in dogana riservato ai costi relativi ai prodotti e alle prestazioni materiali necessari alla fabbricazione di tali contenitori.
In altre parole, la norma sui contenitori, quasi per principio di specialità, si applica all’insieme dei costi strettamente connessi alla fabbricazione dei contenitori delle merci, come sembra essere il caso dei costi derivanti dalle prestazioni immateriali di progettazione dei modelli di cui si tratta nel procedimento principale, e non rientra tra i costi intangibili di cui all’art. 71 par. 1 lett. b), iv) del CDU, invece riferiti strettamente a prestazioni funzionali alla produzioni alle merci.
Questi costi, non essendo né arbitrari, né fittizi, perché è pacifico che le prestazioni immateriali di progettazione di modelli per etichette apposte su barattoli per conserve hanno un valore economico certo e quantificabile, concorrono in questa logica a comporre l’actual value dei beni in importazione, ossia alla realizzazione dell’obiettivo di determinazione di un valore in dogana corrispondente al valore economico reale delle merci importate.
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