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Sabato, 4 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Esenzione fiscale per l’incentivo per il posticipo al pensionamento

L’INPS fornisce le istruzioni per la gestione del beneficio prorogato anche per quest’anno dalla legge di bilancio 2026

/ Luca MAMONE

Sabato, 4 aprile 2026

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L’art. 1 comma 194 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha confermato anche per quest’anno la possibilità di fruire dell’incentivo al posticipo del pensionamento, seppur limitandone l’applicazione alla sola rinuncia della pensione anticipata.

Nel merito di tale misura è intervenuto ieri l’INPS con la circolare n. 42, fornendo le indicazioni operative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

In sintesi, si ricorda che l’incentivo in parola, in precedenza introdotto dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 286 della L. 197/2022), viene dunque riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’art. 24 comma 10 del DL 201/2011 e decidono di rinunciarvi.
In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno ogni obbligo da parte del datore di lavoro di versare i contributi IVS della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore dovuta all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e, relativamente alla medesima, trova applicazione l’esclusione dall’imponibile fiscale ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. i-bis) del TUIR.

Premesso ciò, si evidenzia come la disposizione della legge di bilancio 2026 preveda l’applicabilità solo in presenza di rinuncia alla pensione anticipata, in quanto per quest’anno non è stata prorogata la possibilità di accedere alla pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”). Si tratta della seconda forma di pensionamento anticipato cui era collegato l’incentivo in questione.

Pertanto, la facoltà di avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento, come già indicato nella circ. n. 19/2026, riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che:
- entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile di cui all’art. 14.1 del DL 4/2019, ossia 62 anni di età e 41 anni di contributi;
- entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’art. 24 comma 10 del DL 201/2011, pari a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

L’incentivo in questione smetterà poi di produrre i suoi effetti non solo in caso di esercizio della facoltà di revoca da parte del lavoratore, ma anche in caso di:
- conseguimento della pensione diretta da parte del lavoratore, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità;
- conseguimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.

Per quanto riguarda la procedura di riconoscimento dell’incentivo in questione, nella circolare in commento si chiarisce che il lavoratore interessato deve darne comunicazione all’INPS ai fini della verifica dei requisiti di spettanza della misura.
L’istituto previdenziale, successivamente alla presentazione della domanda, verificherà il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o di pensione anticipata e, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunicherà al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.

Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’INPS al datore di lavoro, quest’ultimo potrà procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.

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