Non imponibile l’incentivo al posticipo pensionistico per le forme «esclusive»
L’Agenzia delle Entrate conferma quanto già chiarito con la risoluzione del 30 giugno 2025 n. 45
Con la risposta a interpello n. 247 di ieri, 18 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia a quota 103 e alla pensione anticipata per i lavoratori dipendenti iscritti a forme “esclusive” dell’assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
L’Agenzia conferma in pratica quanto già chiarito con la risoluzione del 30 giugno 2025 n. 45 (si veda “Incentivo al posticipo pensionistico non imponibile per le forme «esclusive» dell’AGO” del 1° luglio 2025).
Si ricorda come l’art. 1 comma 286 della L. 197/2022, come sostituito dall’art. 1 comma 161 della L. 207/2024, prevede per i lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata flessibile ex art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 103”) o per la pensione anticipata ex art. 24 comma 10 del DL 201/2011, ma decidono di non accedervi, la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Con l’esercizio di detta facoltà, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, la quota a carico del lavoratore:
- non viene versata dal datore di lavoro alle citate forme assicurative;
- è corrisposta interamente al lavoratore.
Al fine di incentivare il posticipo al pensionamento, il legislatore ha previsto l’applicazione dell’art. 51 comma 2 lett. i-bis) del TUIR, il quale stabilisce un regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso:
- l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- le forme sostitutive della medesima.
Tuttavia, sono sorte alcune criticità applicative per i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’AGO i quali, stante il dettato letterale della norma (art. 51 comma 2 lett. i-bis del TUIR), non rientrerebbero nel regime di non concorrenza al reddito della quota di contribuzione non versata e riconosciuta al lavoratore.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale esclusione vanificherebbe però la finalità agevolativa della misura. In altre parole i lavoratori iscritti alle forme “esclusive” dell’AGO potrebbero avere meno interesse ad aderire al posticipo del pensionamento nel caso in cui la quota contributiva non versata e ad essi riconosciuta non fosse accompagnata dal regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente (come previsto per gli altri lavoratori).
Muovendo quindi dagli atti parlamentari alla L. 207/2024, l’Agenzia rileva come la modifica normativa recata dall’art. 1 comma 161 della L. 207/2024 sia finalizzata a:
- ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi al posticipo della pensione (non solo Quota 103, ma anche i soggetti che raggiungono il diritto alla pensione anticipata);
- prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.
Inoltre, sottolinea ancora l’Agenzia, la modifica normativa recata dal citato comma 161 ha, innanzitutto, individuato l’ambito soggettivo di applicazione dell’incentivo, ovverosia lavoratori dipendenti iscritti:
- all’AGO;
- a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Viene poi rilevato come il terzo periodo del comma 161, nel disporre che alla somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore trova applicazione quanto previsto dall’art. 51 comma 2 lett. i-bis) del TUIR, abbia inteso prevedere, per tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte dei lavoratori medesimi, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo.
Per tali motivi, confermando quanto chiarito con la ris. n. 45/2025, l’Agenzia ha ritenuto il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente ex art. 51 comma 2 lett. i-bis) del TUIR possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme “esclusive” dell’AGO, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.
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