ACCEDI
Venerdì, 19 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Necessaria la verifica dei limiti di accesso alla composizione negoziata

È motivo di ostacolo un piano di risanamento liquidatorio ma non lo stato di liquidazione

/ Francesco DIANA

Venerdì, 19 settembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’accesso alla composizione negoziata consente all’imprenditore che versa in uno stato di crisi, di insolvenza o anche soltanto di squilibrio, di poter richiedere la nomina di un esperto e, con il suo ausilio, di avviare le trattative con le parti interessate al fine di risanare l’azienda.

Contestualmente alla presentazione dell’istanza di cui all’art. 17 comma 1 del DLgs. 14/2019, l’imprenditore può manifestare anche l’intenzione di voler richiedere l’applicazione delle misure protettive e/o dei provvedimenti cautelari di cui agli artt. 18 e 19 del CCII.

Tali misure rappresentano lo strumento spesso indispensabile per consentire il corretto avvio e svolgimento delle trattative con le parti interessate, oltre che per la concreta realizzabilità del piano di risanamento.
La possibilità di beneficiarne richiede, tra l’altro, che sia verificata ex ante la sussistenza dei requisiti necessari per l’accesso alla composizione negoziata: devono ricorrere i presupposti di cui all’art. 12 del DLgs. 14/2019 ma non, nel contempo, i limiti ostativi di cui all’art. 25-quinquies del CCII.

In tal senso, non può accedervi l’imprenditore verso cui pende domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva ex art. 44 comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019; analogamente, non può accedervi se pende il ricorso per l’accesso al concordato minore (art. 74 del DLgs. 14/2019) ovvero il ricorso per l’accesso alle misure protettive di cui all’art. 54 comma 3 del DLgs. 14/2019.
È necessario, inoltre, che l’imprenditore non via abbia rinunciato nei 4 mesi antecedenti alla richiesta di nomina dell’esperto.

In ragione delle modifiche di cui al DLgs. 136/2024, eliminando il riferimento all’art. 40 del del DLgs. 14/2019 prima indicato nel citato art. 25-quinquies, viene meno il dubbio di una preclusione a causa della domanda di apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal terzo (Trib. Bergamo 23 gennaio 2024, Trib. Busto Arsizio 16 agosto 2023 e 4 luglio 2023, Trib. Palermo 22 maggio 2023; contra Trib. Bari 30 maggio 2024, Trib. Torino 11 aprile 2024, Trib. Tempio Pausania 12 ottobre 2023 e Trib. Bologna 23 giugno 2023).

L’accesso alla composizione negoziata è ostacolato anche dal ricorrere di ulteriori circostanze come l’archiviazione della precedente istanza ex art. 17 del DLgs. 14/2019.
In merito, ai sensi dell’art. 17 comma 9 del DLgs. 14/2019, occorre distinguere tra due ipotesi: l’istanza di archiviazione è proposta dall’esperto al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 17 commi 5 e 8 del DLgs. 14/2019 (l’insussistenza ovvero il venir meno delle prospettive di risanamento, piuttosto che la conclusione dell’incarico); è lo stesso imprenditore che rinuncia al percorso chiedendo l’archiviazione.

In entrambe le ipotesi vi è una preclusione temporanea del diritto dell’imprenditore di poter presentare una nuova istanza.
Tuttavia, nel primo caso, l’imprenditore può procedervi solo dopo il decorso di un anno dalla data di archiviazione; nel secondo caso, la nuova istanza può essere presentata dopo il decorso del termine breve di 4 mesi.
Si tratta di un beneficio a carattere eccezionale che può riconoscersi all’imprenditore per una sola volta, purché faccia richiesta di archiviazione entro 2 mesi dall’accettazione dell’esperto.

Ulteriore limitazione potrebbe derivare dalla presentazione di un piano di risanamento avente contenuto meramente liquidatorio, in contrasto con la finalità propria della composizione ossia di salvaguardia della continuità aziendale (Trib. Como 10 luglio 2025, Trib. Bologna 30 aprile 2025 e Trib. Verona 10 marzo 2025; contra Trib. Mantova 4 dicembre 2024).
Contrariamente non comporta alcuna preclusione la circostanza che la società sia in liquidazione volontaria purché non si tratti di uno stato protratto nel tempo e non si riscontri lo scarso valore dell’attivo di liquidazione rispetto al debito complessivo: in tal caso, il tribunale deve valutare se il ricorso alla composizione negoziata sia da giudicarsi abusivo e/o meramente dilatorio (Trib. Perugia 15 luglio 2024 n. 299).

Lo stato di liquidazione, infatti, di per sé, non preclude la possibilità che il piano di risanamento possa prevedere la sua revoca, piuttosto che la sua conservazione, garantendo una prosecuzione indiretta dell’attività.
In ultimo, può accedervi anche l’imprenditore che versa in uno stato di insolvenza, purché reversibile; l’ampliamento dei presupposti, per effetto delle modifiche di cui al DLgs. 136/2024, ha risolto ogni dubbio (Trib. Ravenna 25 ottobre 2024, Trib. Milano 9 maggio 2023, Trib. Mantova 20 dicembre 2022; contra Trib. Udine 30 novembre 2023 e Trib. Siracusa 14 settembre 2022).

L’accesso alla composizione negoziata richiede, dunque, un’attenta verifica anche delle peculiarità dell’azienda e della strategia di risanamento ipotizzata, onde evitare di vedersi preclusa tale possibilità.

TORNA SU