Aggiornati i limiti delle retribuzioni imponibili per il calcolo dei premi INAIL
La rivalutazione delle retribuzioni convenzionali è operativa dal 1° gennaio 2025
Con la circ. n. 48, pubblicata ieri, l’INAIL ha comunicato l’avvenuto aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
Sul punto, si ricorda che con il DM n. 56 del 24 aprile 2025, il Ministero del Lavoro ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Istituto assicuratore nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2025, e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure, rispettivamente, di 20.426,70 euro e di 37.935,30 euro.
Sulla base di tali importi, l’INAIL ha dunque aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circ. n. 29 del 20 maggio scorso.
Va sottolineato che gli importi delle retribuzioni convenzionali di seguito indicati sono validi dalla predetta data del 1° gennaio 2025.
Le tipologie di lavoratori interessati dalle rivalutazioni sono diverse, a cominciare da coloro che appartengono all’area dirigenziale, per i quali la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 126,45 euro ovvero a 3.161,28 euro su base mensile.
Nell’ipotesi in cui i predetti dirigenti prestino la loro attività con orario di lavoro in regime di part time va considerata la retribuzione convenzionale su base oraria, fissata a 15,81 euro.
In seguito, l’Istituto assicuratore indica gli importi validi per i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, come i detenuti e gli internati, gli allievi dei corsi di istruzione professionale, i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, i giudici onorari di pace e i viceprocuratori onorari.
Per questi soggetti, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 68,09 euro, mentre quella mensile è fissata a 1.702,23 euro.
Invece, per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c., l’importo della retribuzione convenzionale è pari a 68,36 euro se giornaliera, ovvero a 1.709,07 euro se mensile.
Proseguendo, l’INAIL rende noto che per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 84/94, la retribuzione convenzionale giornaliera per 12 giorni mensili è fissata a 1.522,92 euro (126,91 euro x 12).
Per quanto riguarda invece la retribuzione di ragguaglio, l’Istituto assicuratore ricorda che il relativo importo giornaliero è fissato nella medesima misura della retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, ossia 68,09 euro (1.702,23 euro mensili).
Per completezza, si ricorda che la retribuzione di ragguaglio si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
Nella circolare in commento vengono poi indicati il minimo e il massimo dell’imponibile validi dal 1° gennaio 2025 per i lavoratori parasubordinati e i lavoratori subordinati sportivi.
Nel dettaglio, per i primi il minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono, rispettivamente, a 1.702,23 euro e a 3.161,28 euro;
Invece, per i lavoratori sportivi, il minimo e massimo annuale ammontano, rispettivamente, a 20.426,70 euro e a 37.935,30 euro.
Rispetto a quest’ultima categoria, nella circ. n. 48/2025 si precisa che la retribuzione da assumere per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell’art. 29 del DPR 1124/65, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all’art. 116 comma 3 del medesimo DPR 1124/65, come stabilito con il DM 21 novembre 2022.
Infine, le ultime indicazioni riguardano i premi annuali a persona per gli alunni e gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.
Per questi soggetti, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2024/2025 e per l’anticipo del premio 2025/2026 sono, rispettivamente, pari a 10,47 e 10,49 euro.
Ammonta invece a 69,98 euro (ossia 0,39 euro giornalieri) il premio unitario annuale per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP).
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