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Sabato, 4 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Il numero e la reiterazione delle distrazioni incidono sul dolo del sindaco nella bancarotta

/ REDAZIONE

Sabato, 4 aprile 2026

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La Cassazione, nella sentenza n. 12612, depositata ieri, ha ribadito che, se è vero che la responsabilità per concorso in bancarotta distrattiva del sindaco presuppone la conoscenza, e non la sola conoscibilità, delle malefatte dell’amministratore, è altrettanto indubbio che l’ampiezza dell’arco temporale in cui queste sono state poste in essere, il loro numero e reiterazione, oltre che la loro rilevanza, vanno presi in considerazione dal giudicante per risalire allo stato psicologico del soggetto gravato da obblighi di garanzia.

Si tratta, infatti, di un atteggiamento psicologico che, per appartenere al foro interno del sindaco, può essere accertato solo in maniera induttiva, facendo applicazione di massime di comune esperienza e valorizzando i segni esteriori della volontà, anche in termini di dolo eventuale.

Questo perché anche i singoli atti di distrazione – quando sono reiterati, abbracciano un lungo lasso di tempo e incidono in maniera significativa sul patrimonio aziendale – assumono la connotazione di “segnali di allarme” idonei ad avvisare l’organo di controllo circa la spregiudicatezza del controllato e la necessità di attivarsi per contenerla (cfr. Cass. n. 44107/2018).

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