Professionisti critici per l’esclusione dall’iper-ammortamento
“Appare paradossale che, all’indomani dell’affermazione del principio di parità di trattamento tra imprese e professionisti nell’accesso agli incentivi fiscali, si continui a impedirne l’effettiva realizzazione sul principale asse che li caratterizza, ovvero quello degli investimenti in beni strumentali”. Così Marco Natali, Presidente di Confprofessioni, ha commentato la conferma dell’esclusione dei professionisti dalla platea dei beneficiari dell’iper-ammortamento.
La misura, prevista dall’art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025, è stata oggetto di modifica con il decreto fiscale (DL 38/2026), che ne ha ampliato l’ambito applicativo eliminando il requisito della produzione in Ue o See. Niente si è detto, invece, in merito ai beneficiari della misura agevolativa, che rimangono quindi solo le attività d’impresa.
“In tema di investimenti in beni strumentali – continua Natali in una nota stampa – non si comprende perché 1 euro investito in una struttura produttiva, anche di servizi, ma in forma giuridica d’impresa, debba godere di un beneficio fiscale non concesso ad analoghi investimenti effettuati nell’ambito di strutture produttive di servizi professionali”.
Confprofessioni auspica un intervento correttivo immediato e lo stesso auspicio è stato espresso anche dall’Associazione nazionale commercialisti. Secondo il sindacato guidato da Marco Cuchel tale esclusione è “una discriminazione che penalizza tutti i professionisti che, coerentemente alle logiche di uno sviluppo tecnologico al passo con il resto del mondo avanzato, vorrebbero dotarsi di attrezzature all’avanguardia ed ecosostenibili, per fronteggiare adeguatamente una concorrenza (anche estera) sempre più agguerrita”.
“Ci auguriamo – conclude Cuchel – che nel passaggio parlamentare del decreto, ci sia modo di sanare quello che vogliamo pensare sia un errore e di allargare il perimetro dei beneficiari della misura, con l’inclusione esplicita dei professionisti”.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941