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Tasso di interesse per differimento e dilazione di contributi INPS al 4,15%

/ REDAZIONE

Venerdì, 3 aprile 2026

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Con la circolare n. 39 di ieri, 2 aprile 2026, l’INPS è intervenuto sulle novità apportate dall’art. 14 comma 1 del DL 38/2026, c.d. “DL fiscale”, che ha ridotto il tasso di interesse in caso di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi.

Si ricorda che la norma in commento prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto – vale a dire il 28 marzo 2026 – sia determinata in due punti la maggiorazione di cui all’art. 13, primo comma, del DL 29 luglio 1981 n. 402, conv., con modificazioni, nella L. 26 settembre 1981 n. 537. Tale maggiorazione, soggetta più volte a modifiche, era pari a 6 punti (Si veda “Più leggero il tasso di interesse per differimento e dilazione di contributi INPS” del 2 aprile 2026).

Tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), dall’11 giugno 2025 è pari al 2,15%, e che la maggiorazione è adesso di due punti, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 2 commi 11 e 11-bis del DL 338/89 è pari al tasso del 4,15% annuo.

Il tasso del 4,15% annuo trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 28 marzo 2026, mentre i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore (cfr. circ. INPS n. 100/2025), non subiranno alcuna modifica.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.

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