Trasferimento dello yacht in Italia in esenzione IVA
Il cambio di residenza legittima il regime di franchigia per i beni importati destinati all’uso personale
Per il trasferimento di un’imbarcazione da diporto da un Paese extra Ue in Italia, è possibile beneficiare del regime di esenzione IVA previsto per l’importazione di beni personali da parte di persone che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro Ue.
Sul tema, si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 105 di ieri.
Il caso attiene a un soggetto residente nel Regno Unito che sta trasferendo la propria residenza in Italia e che intende, altresì, ivi condurre un’imbarcazione da diporto, battente bandiera extra Ue, acquistata da oltre sei mesi tramite una struttura societaria e utilizzata esclusivamente per fini privati.
Il soggetto in questione intende beneficiare del regime di esenzione IVA e di franchigia dai dazi doganali, per i beni in importazione, contemplato dalla direttiva 2009/132/Ce.
Il regime di esenzione in parola, per quanto concerne l’IVA all’importazione, è disciplinato dall’art. 143 par. 1 lett. b) della direttiva 2006/112/Ce, il quale espressamente menziona la richiamata direttiva 2009/132/Ce.
Interessante è osservare che, sebbene la direttiva non sia stata formalmente recepita in Italia, essa è comunque applicabile, facendo riferimento al DM 5 dicembre 1997 n. 489.
La sostanziale continuità delle disposizioni comunitarie con quelle attualmente vigenti induce l’Agenzia a ritenere che si possa ancora fare affidamento, “per analogia sostanziale e per quanto compatibili”, alle disposizioni contenute nel citato DM n. 489/97.
In tal senso depongono sia l’art. 96 della direttiva 2006/112/Ce, sia la consolidata giurisprudenza in tema di efficacia verticale delle direttive comunitarie non attuate, secondo cui le relative disposizioni possono comunque ritenersi adottate, dai singoli Stati membri Ue, qualora esse appaiano, dal punto di vista sostanziale, “incondizionate e sufficientemente precise”.
Per quanto riguarda la fattispecie d’interesse, il soggetto che trasferisce la residenza in Italia dal Regno Unito invoca l’applicabilità dell’art. 3 della direttiva 2009/132/Ce, in forza del quale sono ammessi in esenzione dall’IVA all’importazione “i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale situata fuori della Comunità in uno Stato membro”.
Tra gli aspetti che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a esaminare nel caso di specie vi sono, in particolare: la nozione di “beni personali”, nonché la verifica del “possesso” dell’imbarcazione e del fatto che la medesima sia stata utilizzata dalla persona nel “luogo” della sua precedenza residenza (il Regno Unito).
Il primo requisito è soddisfatto poiché l’art. 2 della direttiva 2009/132/Ce descrive i “beni personali” come “i beni destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia, in particolare gli effetti e gli oggetti mobili”, e, tra questi, include anche le imbarcazioni da diporto.
Il regime di esenzione dell’IVA all’importazione è, però, limitato ai soli beni personali che “sono stati in possesso dell’interessato” e, trattandosi di beni non consumabili, “sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale fuori della Comunità”.
Per i beni mobili registrati, la prova del possesso e dell’utilizzazione dovrà sempre essere fornita dalla persona fisica che invoca il regime di esenzione per effetto del trasferimento della residenza in uno degli Stati membri dell’Ue (è mutuato quanto indicato nella circ. Agenzia delle Dogane n. 22/2004, relativa al corrispondente regime di franchigia doganale).
Per quanto attiene al requisito del possesso dei beni personali, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, deve intendersi la disponibilità economica dei beni, ossia l’effettivo controllo su di essi (cfr. Corte Ue 17 marzo 2005, causa C-170/03). Ferma restando la necessità di una verifica fattuale, nel caso di specie, la condizione risulterebbe dunque soddisfatta, poiché l’imbarcazione è stata acquistata tramite un veicolo societario riconducibile alla persona fisica che la intende trasferire in Italia ed è stata utilizzata esclusivamente da tale persona.
Per quanto concerne, invece, il requisito dell’utilizzo del bene nel luogo della residenza precedente, è irrilevante il fatto che l’imbarcazione sia stata registrata nell’Isola di Man poiché tale Paese terzo forma un unico territorio ai fini IVA con il Regno Unito, vale a dire con lo Stato in cui la persona fisica possedeva la residenza prima di trasferirla in Italia.
Ricorrendo tutti i presupposti contenuti nella direttiva 2009/132/Ce e potendo considerare la medesima applicabile in via diretta, è quindi possibile beneficiare del regime di esenzione IVA all’atto dell’importazione definitiva di un bene personale in Italia, come nel caso di un’imbarcazione da diporto, se ciò avviene congiuntamente al cambio di residenza del suo utilizzatore.
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