ACCEDI
Giovedì, 2 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Più leggero il tasso di interesse per differimento e dilazione di contributi INPS

Il decreto fiscale riduce a due punti la maggiorazione da applicare al TUR per determinare il tasso di interesse per differimenti e dilazioni

/ Daniele SILVESTRO

Giovedì, 2 aprile 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’art. 14 comma 1 del DL 27 marzo 2026 n. 38, c.d. decreto fiscale, è intervenuto sul tasso di interesse in caso di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi.

In particolare, la norma in commento prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto – vale a dire il 28 marzo 2026 – sia determinata in due punti la maggiorazione di cui all’art. 13, primo comma, del DL 29 luglio 1981 n. 402 (conv., con modificazioni, nella L. 26 settembre 1981 n. 537).

Quest’ultima disposizione stabilisce che l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con apposito decreto interministeriale.

Il decreto fiscale interviene proprio su detta maggiorazione, soggetta anche negli anni passati ad ulteriori modifiche. Nello specifico, la suddetta maggiorazione è stata:
- elevata da 5 a 8,50 punti dall’art. 1 comma 7 del DL 688/85;
- elevata da 8,50 a 12 punti dall’art. 2 comma 12 del DL 338/89;
- determinata in sei punti dall’art. 3 comma 4 del DL 318/96.
Adesso, a decorrere dal 28 marzo 2026, la maggiorazione in parola viene ulteriormente ribassata da 6 a 2 punti dall’art. 14 comma 1 del DL 38/2026.

Come si legge nella Relazione tecnica al DL 38/2026, la norma in commento ha l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e di migliorare il tasso di recupero dei crediti previdenziali mediante un piano di rateizzazione agevolato applicabile esclusivamente alle nuove istanze (in sostanza i piani di ammortamento emessi in base a tassi precedenti non vengono modificati).

La nuova maggiorazione di due punti riguarderebbe sia l’interesse di dilazione e di differimento dei contributi INPS sia le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori relativi all’INAIL.
Si ricorda, innanzitutto, che gli ultimi due documenti di prassi attinenti alla variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento INPS e al tasso di interesse di rateazione INAIL sono, rispettivamente, la circ. INPS 10 giugno 2025 n. 100 e la circ. INAIL 10 giugno 2025 n. 34.

Più in particolare, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili INPS e il tasso di interesse per il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi INAIL era stato fissato nella misura pari a 8,15% annuo a decorrere dall’11 giugno 2025 (nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il tasso pari all’8,15% era applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2025).

Il tasso dell’8,15% era stato determinato maggiorando di 6 punti il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dall’11 giugno 2025, è pari al 2,15%.
Tenendo conto di un tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema pari al 2,15%, e di una maggiorazione pari a 2 punti, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili INPS e il tasso di interesse per il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi INAIL sarebbe, pertanto, dal 28 marzo 2026, del 4,15%.

TORNA SU