Ulteriore risarcimento per il licenziamento ingiurioso
Le particolari forme o modalità offensive vanno dimostrate dal lavoratore unitamente all’eventuale pregiudizio patito a causa delle stesse
Il licenziamento può definirsi ingiurioso quando risulti lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore. La natura ingiuriosa non deriva dalla mera illegittimità dello stesso, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi, vale a dire di particolari forme o modalità offensive. Con riferimento, ad esempio, al licenziamento disciplinare, il carattere ingiurioso del recesso non consiste né nella contestazione di un fatto lesivo del decoro del lavoratore né nella mera assenza di giustificazione o nella genericità della contestazione disciplinare, bensì nella forma del provvedimento espulsivo e nella pubblicità che gli venga eventualmente data (cfr. Cass. n. 26590/2008).
L’offensività del licenziamento, tale da renderlo “ingiurioso”, si identifica con le predette particolari forme o modalità, che devono essere dimostrate da parte di chi le adduca – quindi dal lavoratore che, impugnando il licenziamento, ne lamenti la natura ingiuriosa – unitamente all’eventuale pregiudizio patito a causa delle stesse (cfr. Cass. n. 6548/2024).
Per giurisprudenza costante, l’art. 18 della L. 300/70, così come il DLgs. 23/2015, contiene una presunzione relativa circa l’entità del danno subìto dal lavoratore illegittimamente licenziato, che convive con le norme generali del codice civile in tema di risarcimento del danno. Quindi, il riconoscimento dell’indennità risarcitoria ai sensi di tale normativa non esclude il diritto del lavoratore licenziato a ottenere il risarcimento di ulteriori danni patiti a causa del licenziamento, come quello alla propria dignità e al proprio onore (cfr. Cass. n. 29335/2023).
Pertanto, qualora il lavoratore domandi un risarcimento ulteriore rispetto a quello prodotto dall’illegittimità del recesso, risarcibile a norma di legge, deve provare di avere subito anche un danno diverso da quello derivante dall’essere stato illegittimamente licenziato; nella fattispecie in esame, il lavoratore dovrà dimostrare allora che il licenziamento, per le forme adottate o per altre caratteristiche, sia stato lesivo della sua dignità e del suo onore.
Si tratta di un ulteriore e autonomo risarcimento connesso non alla perdita, in sé, del posto di lavoro, ma al comportamento ingiurioso con cui è stato attuato il provvedimento espulsivo (cfr. Cass. n. 12204/2016).
Di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11929/2026, si è pronunciata su un caso in cui il licenziamento del lavoratore era stato ritenuto, in sede di appello, ingiurioso. Il datore di lavoro aveva così proposto ricorso in Cassazione, lamentando l’attribuzione, da parte dei giudici di secondo grado, della natura ingiuriosa al licenziamento sulla base della sua illegittimità. Nel caso di specie, il lavoratore era stato destinatario di tre provvedimenti di licenziamento in pochi mesi, sulla base di addebiti gravi poi rivelatisi infondati, con presumibile impatto sulla sua reputazione professionale. Non risultava però provato, a dire della società ricorrente, il carattere offensivo della forma o della pubblicità data al provvedimento espulsivo.
La Cassazione, nel confermare l’orientamento di cui alle citate pronunce, ha ribadito il principio secondo cui “il carattere ingiurioso del licenziamento – che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno – non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso” (cfr. Cass. n. 16064/2024). Pertanto, accogliendo il ricorso proposto dal datore di lavoro, i giudici di legittimità hanno evidenziato l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale ravvisando il carattere ingiurioso del licenziamento nella gravità dei fatti addebitati, e non su ulteriori elementi collegati alla forma o alla pubblicità dello stesso connotati da offensività e carattere ingiurioso.
È stata così esclusa la configurabilità e la risarcibilità di ulteriori danni in capo al lavoratore rispetto a quelli connessi alla mancata prestazione lavorativa, risarciti in base alla normativa vigente in materia di licenziamenti illegittimi.
Si segnala, da ultimo, sull’argomento, il volume “I licenziamenti individuali - Una lettura integrata tra tutela giuridica e gestione amministrativa”, edito da Eutekne.
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