Differimento dei contributi per ferie collettive da chiedere entro il 1° giugno
Le aziende dovranno utilizzare l’apposito modulo disponibile nel cassetto previdenziale
In vista della consueta programmazione dei periodi di riposo feriale, i datori di lavoro hanno tempo fino al 1° giugno 2026 (il 31 maggio cade di domenica) per inoltrare all’INPS la domanda di differimento degli adempimenti contributivi connessi alla chiusura per ferie collettive.
Tale facoltà è rivolta a quelle realtà aziendali che, a causa della sospensione totale delle attività, si trovano in una condizione di concreta difficoltà operativa nell’adempiere puntualmente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, nonché alla trasmissione dei flussi mensili UniEmens.
Il presupposto essenziale per l’accesso al beneficio risiede nella finalità della sospensione, volta a garantire il godimento del riposo feriale previsto dall’art. 2109 c.c. e dalla contrattazione collettiva di riferimento.
In deroga al principio di chiusura totale, è comunque ammessa la possibilità di ottenere il differimento contributivo anche qualora rimangano in servizio limitati nuclei di personale, strettamente necessari alla manutenzione degli impianti, o adibiti a lavorazioni a ciclo continuo che non possono essere interrotte, a condizione che la generalità dei dipendenti sia assente per usufruire del riposo feriale.
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica avvalendosi del Modulo 445, disponibile nel cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione dedicata alla Gestione Istanze on line.
È importante sottolineare che, nonostante la scadenza del 31 maggio – quest’anno 1° giugno in ragione del calendario – sia considerata di natura ordinatoria e non perentoria, l’inoltro tempestivo è fortemente raccomandato per consentire al Comitato provinciale dell’INPS di completare l’istruttoria prima dell’inizio del periodo feriale oggetto della richiesta.
Qualora l’istanza venga accolta, il datore di lavoro è autorizzato a posticipare gli adempimenti che scadono nel mese di chiusura al mese immediatamente successivo.
In termini pratici, nell’ipotesi di una chiusura collettiva nel mese di agosto 2026, i contributi relativi alle retribuzioni di luglio (ordinariamente in scadenza il 20 agosto) potranno essere versati entro il 16 settembre, mentre la trasmissione del relativo flusso UniEmens potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre.
Nel caso in cui la sospensione dell’attività interessi due diverse mensilità a cavallo tra loro, il differimento riguarderà gli obblighi riferiti al mese in cui ricade la maggior parte delle giornate di chiusura.
A titolo esemplificativo, per una chiusura che decorra dal 27 luglio al 23 agosto 2026, sarà possibile differire al mese di settembre gli adempimenti relativi alla mensilità di luglio (messaggio INPS n. 8609/2012).
Il versamento differito dovrà essere effettuato in un’unica soluzione e dovrà necessariamente comprendere gli interessi di dilazione calcolati al tasso vigente al momento del pagamento. Tali oneri accessori devono essere esposti nel flusso UniEmens del mese differito, indicando il codice causale a debito D100 nella denuncia aziendale.
Si ricorda che l’autorizzazione non ha carattere obbligatorio per l’impresa, la quale resta libera di adempiere negli ordinari termini di scadenza, qualora le difficoltà operative venissero meno.
Infine, resta ferma la facoltà dell’INPS di procedere a verifiche ispettive ex post per confermare l’effettiva sussistenza della sospensione lavorativa; la constatazione di dichiarazioni mendaci o di un’attività lavorativa regolare durante il periodo dichiarato comporterà l’annullamento del beneficio, con il conseguente recupero dei contributi e l’irrogazione delle sanzioni civili per ritardato versamento.
In caso di provvedimento di diniego da parte della sede territoriale, il datore di lavoro potrà esperire il rimedio del ricorso amministrativo dinanzi al Consiglio di amministrazione dell’Istituto previdenziale.
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