Il professionista nominato prima ausiliario può essere anche curatore
L’Agenzia delle Entrate può rilevare il maggior debito in fase di omologa
Il ricorso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio richiede, quale antecedente indefettibile, l’accesso e lo svolgimento della composizione negoziata, con cui sussiste un rapporto di interdipendenza (App. Roma 6 febbraio 2026). Ciò in quanto, ai fini dell’ammissibilità del concordato, è necessario che sia verificato il concreto svolgimento delle trattative, oltre che la corretta e completa rappresentazione alle parti interessate delle prospettive di risanamento e delle potenziali soluzioni idonee.
In altri termini, è necessario che sin dall’accesso alla composizione negoziata, il risanamento sia ragionevolmente praticabile e le parti abbiano avuto modo di confrontarsi, mostrando apertura e disponibilità anche alla riformulazione dell’iniziale proposta. Diversamente, l’assenza di trattative (o trattative meramente formali), la natura solamente liquidatoria del piano, l’assenza di flussi di cassa prospettici, oltre che l’inattività della società, sono tutti elementi che viziano ab origine la composizione negoziata e, di conseguenza, anche la successiva ammissibilità al concordato semplificato (Trib. Milano 25 settembre 2025).
Tali accertamenti rientrano nella c.d. fase preliminare di verifica della ritualità della proposta (art. 25-sexies comma 1 del DLgs. 14/2019) che, tuttavia, non esclude la possibilità che il tribunale, nella fase successiva di omologazione, possa procedere con un nuovo loro riesame, servendosi di un maggior grado di approfondimento.
È questo il momento, infatti, in cui il tribunale può disporre di ulteriore materiale conoscitivo, ivi compreso quello derivante dall’attività di verifica realizzata dall’ausiliario, oltre alle informazioni che i creditori hanno eventualmente introdotto a seguito dell’instaurazione del contraddittorio processuale.
In merito a quest’ultimo aspetto, l’Agenzia delle Entrate, con la bozza di circolare sui profili fiscali dei nuovi istituti di cui al DLgs. 14/2019, in consultazione fino al 20 maggio 2026, ha chiarito che la fase dell’omologazione è la sede legittima per rilevare anche l’eventuale emersione di ulteriori debiti tributari.
È possibile, infatti, che nella prosecuzione delle proprie attività, che non viene meno con l’accesso alla composizione negoziata, l’Agenzia delle Entrate rilevi l’emersione di debiti in corso di liquidazione o rispetto ai quali è in corso la notifica dei relativi atti impositivi; ciò, potrebbe incidere, tra l’altro, sulla sostenibilità della proposta concordataria.
Proprio la diversità del materiale probatorio, documentale e fattuale, su cui il tribunale esercita il suo controllo, legittima un eventuale giudizio negativo della ritualità della proposta, sebbene nella successiva fase di omologazione.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Nola con sentenza del 31 marzo 2026.
La pronuncia approfondisce anche il tema della funzione e delle attività dell’ausiliario, la cui nomina è obbligatoria a seguito della positiva preliminare valutazione di ritualità della proposta (art. 25-sexies comma 3 del DLgs. 14/2019).
La funzione del professionista nominato è quella di offrire un’informazione adeguata: al tribunale, affinché possa decidere sull’omologa; ai creditori affinché possano valutare la proposta e decidere se opporsi.
Ne consegue che il perimetro delle sue attività è da considerarsi altamente flessibile, sebbene debba approfondire tutti i temi oggetto di vaglio da parte del tribunale.
Ciò implica la preliminare verifica delle condizioni di ammissibilità: prospettiva di risanamento, concreto svolgimento delle trattative, rispetto dei principi di correttezza e buona fede, rappresentazione delle alternative possibili e impraticabilità delle soluzioni ex art. 23 commi 1 e 2 lett. b) del DLgs. 14/2019.
È necessario, poi, che l’ausiliario verifichi il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, oltre che la fattibilità del piano di liquidazione; quest’ultima non può essere rappresentata in modo approssimativo e generico (App. Napoli 16 luglio 2025) e deve consentire di comprendere con sufficiente precisione la provvista finanziaria su cui si basa, sin dalla sua comunicazione ai creditori (App. Bologna 24 marzo 2026).
Occorre, inoltre, che si verifichi che la proposta non arrechi un pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un’utilità a ciascun creditore (art. 25-sexies comma 5 del DLgs. 14/2019).
La pronuncia affronta infine anche il tema della successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, in caso di mancata omologa, relativamente alla possibilità che l’ausiliario sia nominato curatore.
In merito, non esiste alcuna incompatibilità, pertanto può nominarsi lo stesso professionista anche allo scopo di preservare e valorizzare il bagaglio conoscitivo che questi ha maturato, favorendo anche una più proficua e veloce liquidazione dell’attivo.
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