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Mercoledì, 20 maggio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Più agevole ottenere la rateizzazione INAIL

È però necessario porre attenzione a varie avvertenze anche per chi ha già in corso una rateazione

/ Fabrizio VAZIO

Mercoledì, 20 maggio 2026

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La circolare INAIL n. 19/2026 ha fornito indicazioni circa il nuovo meccanismo per ottenere e mantenere le rateazioni.
La nota di prassi innova integralmente la disciplina prima contenuta nella circolare n. 22/2019 e conclude un lungo percorso, iniziato con l’art. 23 comma 1 della L. 13 dicembre 2024 n. 203, proseguito con il DM 24 ottobre 2025 e con due deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’istituto. Molte sono le novità per i datori di lavoro che intendono richiedere una rateazione, finalizzate a favorire l’ottenimento e il mantenimento del rateizzo da parte delle aziende.

Occorre concentrarsi soprattutto sui punti innovativi della nuova disciplina e su alcune avvertenze importanti che devono essere conosciute da professionisti e aziende anche in rapporto alla possibilità di allungare le rateazioni già in essere.

La grande novità è quella per la quale le rateazioni INAIL saranno concesse dall’istituto fino a 36 rate ove il debito sia inferiore a 500.000 euro e fino a 60 rate ove esso sia superiore a questa somma. Va tuttavia ricordato che risulta invariata la disposizione secondo la quale la rata minima deve essere di 150 euro. La precisazione non è superflua poiché sarà possibile per i debitori che hanno già in essere una rateazione approvata dopo il 12 gennaio 2025 allungare il rateizzo fino a 36 o 60 rate a seconda dell’importo ma, ovviamente, non sarà comunque concedibile un rateizzo qualora con l’allungamento le rate scendano al di sotto di questo ammontare.

A proposito di tale istanza, da presentare on line con il servizio “Istanza di rateazione”, si precisa che essa può essere inviata per un mese, a partire dall’8 maggio. In esito alla revoca tecnica della rateazione in essere, che sarà sostituita da una più lunga, i debitori riceveranno un apposito provvedimento: esso comunicherà che sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di rateazione esistono i requisiti per la rideterminazione del numero delle rate ed evidenzierà l’importo del debito residuo per il quale viene rideterminato il numero delle rate, le sanzioni civili per omissione e gli interessi di rateazione.

Ulteriore importante novità è quella collegata alla decadenza dalla rateazione. Solo l’omesso o il parziale pagamento di tre rate, anche non consecutive, successive alla prima determina la revoca della rateazione. Ben diversa era la disciplina vigente in precedenza, poiché la circolare n. 22/2019 precisava che l’omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comportava la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale veniva chiesto l’integrale pagamento del debito residuo.
La rateazione sarà anche oggi revocata nel caso in cui, decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata accordata, risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a tre, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme residue ancora dovute.

Con riferimento alla reiezione della richiesta di rateazione, va evidenziato che il debitore riceverà un provvedimento di rigetto differenziato a seconda che le cause della reiezione siano sanabili o meno. Ove sia possibile sanare, il provvedimento conterrà l’invito a “presentare una nuova istanza di rateazione oppure a regolarizzare la posizione contributiva versando la complessiva somma di [...] entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento ovvero entro la scadenza legale”. Ove le cause non possano essere sanate, vi sarà unicamente l’invito a regolarizzare l’intero importo senza la possibilità di presentare una nuova istanza.

Benché la nuova normativa appaia più favorevole per il debitore, alla luce del fatto che può richiedere il rateizzo anche chi sia decaduto da una precedente rateazione fino a 6 mesi prima (in precedenza nessuna richiesta poteva essere presentata da chi era già decaduto entro due anni), è essenziale che aziende e professionisti comprendano esattamente i limiti entro i quali la rateazione può essere concessa e come può essere mantenuta: la disciplina è infatti ispirata al principio di favorire il rientro dai propri debiti di aziende in difficoltà, ma occorre rispettare comunque le regole indicate sia nella fase di richiesta sia, soprattutto, durante lo sviluppo dei vari pagamenti.

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