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Giovedì, 2 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Risarcimento senza la contribuzione in capo al lavoratore licenziato ingiustamente

La condanna a pagare le retribuzioni a titolo risarcitorio per illegittimità del licenziamento va effettuata senza considerare gli oneri fiscali

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 2 aprile 2026

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La Cassazione, con la sentenza n. 8067 depositata ieri, ha ribadito un principio già espresso dalle Sezioni Unite con riferimento all’applicabilità di sanzioni e interessi per omesso versamento dei contributi per il periodo antecedente l’ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (cfr. Cass. SS.UU. n. 19665/2014). La pronuncia, in questo caso, applica il principio già espresso con riferimento alle trattenute, fiscali e previdenziali, che il datore deve operare o meno.

Il caso trae origine dall’azione monitoria proposta da dei lavoratori contro il Comune ex datore di lavoro al fine di vedersi corrispondere le somme dovute in forza della sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità dei licenziamenti intimati nei loro confronti dall’ente. Con tale pronuncia, il Comune era stato condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate dal recesso sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, indennità su cui il Comune aveva operato le ritenute fiscali e previdenziali.

In primo grado, il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dal Comune contro il decreto ingiuntivo, escludendo che i lavoratori avessero diritto all’erogazione delle rivendicate somme lorde, ciò in quanto sul datore di lavoro gravava l’obbligo di effettuare le ritenute fiscali e previdenziali stabilite per legge anche per gli importi erogati a titolo risarcitorio ex art. 18 della L. 300/70.

Tale decisione è stata poi confermata dalla Corte d’Appello, che ha affermato che l’obbligo di effettuare le ritenute in questione grava sul datore di lavoro che adempia alla condanna in relazione a indennità traenti comunque origine nel rapporto di lavoro, comprese quelle dovute in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per illegittimo comportamento datoriale, e ciò indipendentemente dalla circostanza per cui il rapporto sia in corso o cessato al tempo della pronuncia di illegittimità del recesso.

Con la pronuncia n. 8067/2026 la Cassazione ha, a sua volta, respinto il ricorso proposto dai lavoratori, fissando alcuni principi.
Nella sentenza si legge che in tema di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro per illegittimità del licenziamento, ai fini dell’obbligo del datore di lavoro di versare all’ente previdenziale i contributi assicurativi, sia per la quota a proprio carico sia per quella a carico dei lavoratori, alla stregua del disposto di cui all’art. 23 della L. 218/52, deve operarsi una distinzione sulla base del vizio di cui risulti affetto il provvedimento espulsivo. Più precisamente, occorre distinguere il caso della nullità o inefficacia del licenziamento, da un lato, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e il caso dell’annullabilità del licenziamento perché privo di giusta causa o giustificato motivo, dall’altro, che è invece oggetto di una sentenza costitutiva.

I giudici di legittimità chiariscono che qualora si sia in presenza di un licenziamento nullo o inefficace, il datore di lavoro deve ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, nonché corrispondere, oltre alla quota a proprio carico, anche la quota contributiva a carico del lavoratore stesso, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa.

In presenza, invece, di un licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale può pagare quanto dovuto al netto della quota di contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza.

Per quanto concerne, poi, gli aspetti fiscali, la Cassazione conferma che le somme percepite dal lavoratore a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. lucro cessante), come avviene in caso di risarcimento per licenziamento illegittimo.
La Corte di Cassazione ha quindi affermato il principio per cui l’accertamento e la condanna del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni a titolo risarcitorio per illegittimità del licenziamento va effettuata senza considerare gli oneri fiscali gravanti sul datore di lavoro come sostituto d’imposta; tuttavia, precisa la Corte, “il datore di lavoro legittimamente al momento del pagamento, effettua le ritenute e corrisponde il dovuto al netto delle quote di pertinenza fiscale versate all’erario come sostituto d’imposta”. Nella sentenza si legge che, indipendentemente dalla circostanza per cui il rapporto di lavoro sia in corso o cessato al tempo della sentenza di condanna, l’obbligo di effettuare le ritenute sorge al momento del pagamento e grava sul datore di lavoro ove dia spontanea esecuzione alla sentenza.

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