La transazione fiscale impedisce l’iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle
È necessaria la pubblicazione del decreto di risoluzione o annullamento dell’accordo
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12324/2026, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento per il recupero di somme oggetto di transazione fiscale, di cui all’art. 7 e ss. della L. 3/2012, nell’ipotesi di mancato assolvimento, integrale e tempestivo, dei pagamenti dovuti in adempimento della stessa, è possibile – anche per fattispecie anteriori all’entrata in vigore del comma 1-bis lett. c) dell’art. 25 del DPR 602/73 – soltanto dopo la pubblicazione del decreto di risoluzione o annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 14 della L. 3/2012, che determina la riespansione del potere impositivo erariale.
Ricordano, in primo luogo, i giudici come l’istituto dell’accordo di composizione della crisi, omologato con decreto del giudice delegato di cui agli artt. 7 e ss. della L. 3/2012 (oggi sostituito dal concordato minore ex artt. 74 - 83 del Codice della crisi di cui al DLgs. 14/2019, CCII), sia sostanzialmente equiparabile all’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis del RD 267/42 (ora artt. 56 ss. del CCII), nel cui ambito è prevista anche la possibilità di sottoscrizione di un atto di transazione fiscale ex art. 182-ter omologato dal giudice delegato (ora art. 63 del CCII e, per il concordato minore, l’art. 80 comma 3 del CCII).
L’istituto della transazione fiscale rappresenta, quindi, una procedura “transattiva” tra fisco e contribuente, collocata nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che consente il pagamento in misura ridotta o dilazionata del credito tributario privilegiato e di quello chirografario.
Ciò premesso, l’art. 25 comma 1-bis lett. c) del DPR 602/73 (introdotto con il DLgs. 159/2015 e destinato ad essere sostituito a partire dal 2027 dall’art. 101 del DLgs. 33/2025) prevede che il concessionario notifichi la cartella di pagamento, a pena di decadenza: “c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 14 della L. 3/2012, ovvero la cessazione degli effetti dell’accordo, ai sensi dell’art. 11 co. 5, o dell’articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012; 2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012”.
Analogamente, nella nuova formulazione di cui all’art. 101 è prevista la notifica: “c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione del decreto di apertura del concordato minore ovvero della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione della sentenza che revoca l’omologazione del concordato minore, ai sensi degli articoli 81, comma 5 e 82 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019; 2) alla pubblicazione della sentenza che revoca l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli articoli 71, comma 5, e 72 del decreto legislativo n. 14 del 2019.”
In forza del DLgs. 159/2015, quindi, l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella sono possibili solo se viene meno la transazione fiscale, in conseguenza dell’inadempimento del contribuente; fino a quando il contribuente provvede al pagamento delle somme alle scadenze pattuite e risulti adempiente alle obbligazioni derivanti dalla transazione, invece, non sussistono ragioni per cui l’Erario debba intimare il pagamento di somme il cui termine di pagamento indicato nel piano di rateazione non sia ancora scaduto.
Alle medesime conclusioni, secondo la Cassazione, si giunge anche per le fattispecie anteriori all’entrata in vigore delle modifiche ex DLgs. 159/2015, poiché, pur in assenza di una espressa disposizione di legge, l’esistenza di una transazione fiscale perfezionatasi e puntualmente eseguita dal contribuente debitore esclude un pregiudizio per il creditore pubblico. In tal senso, i giudici aderiscono alla posizione espressa dalla Cassazione nella pronuncia n. 16755/2020.
Se il contribuente non dovesse assolvere, integralmente e tempestivamente, ai pagamenti dovuti in adempimento della transazione, l’eventuale risoluzione dell’accordo concernente i debiti tributari determinerebbe la reviviscenza della originaria pretesa fiscale anche con riferimento ai crediti per i quali sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 16/2018).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941