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IVA di gruppo ammissibile con controllo indiretto congiunto

Occorre fare riferimento alla nozione ricavabile dalla disciplina unionale

/ Corinna COSENTINO

Martedì, 26 maggio 2026

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Con la sentenza n. 16016 di ieri, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione estensiva della nozione di “controllo” valida ai fini del regime IVA di gruppo di cui all’art. 73 comma 3 del DPR 633/72.

Il caso specifico riguardava un gruppo composto dalla società A (controllante) e da due società da questa controllate al 100%, B e C, che a loro volta controllavano, ciascuna per il 50%, la società D.
L’Agenzia delle Entrate contestava la sussistenza del requisito del controllo in capo a D, osservando che la capogruppo non possedeva un ammontare delle quote superiore al 50% di tale società. In altre parole, riteneva che la liquidazione IVA di gruppo non fosse applicabile in una situazione di controllo indiretto congiunto.

La Suprema Corte, invece, dopo una ricognizione della normativa e della giurisprudenza unionale, ha confermato sostanzialmente l’interpretazione del giudice di secondo grado, che aveva accolto l’appello delle società contribuenti ritenendo che la capogruppo A disponesse, pur indirettamente, dell’intero pacchetto azionario di D.

Va in primo luogo rammentato che, ai sensi dell’art. 73 comma 3 del DPR 633/72, si considera controllata “la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione”.
Il relativo decreto attuativo, poi, (specificamente, l’art. 2 del DM 13 dicembre 1979) precisa che, ferma restando la necessità della partecipazione qualificata, il controllo può promanare non solo dall’ente o società controllante, ma anche da un’altra società controllata da questi, ai sensi della medesima disposizione, senza tenere conto delle azioni prive di diritto di voto.

Secondo i giudici di legittimità, non vi è dubbio che il controllo rilevante ai fini dell’IVA di gruppo possa essere non solo “diretto”, ma anche indiretto”, ossia attuato attraverso una sorta di controllo “a catena”. Ciò emerge, infatti, dal dato testuale della norma appena citata.
Invece, la possibilità che il controllo indiretto si realizzi con il possesso di quote o azioni superiori al 50% non solo da parte di un’unica società, ma complessivamente da parte di più società, a loro volta controllate dall’ente o società controllante, può ricavarsi, in via interpretativa, dalla ratio della disciplina in esame e dalla nozione di “controllo” valida in ambito IVA.

Viene rilevato che tale nozione deve tenere conto essenzialmente del diritto unionale, non potendo attingere da nozioni derivanti, ad esempio, dal diritto civile o commerciale.
In particolare, viene richiamata la nozione di “controllo” derivante dall’art. 11 della direttiva 2006/112/Ce, relativa alla disciplina del Gruppo IVA, la quale fa riferimento alla sussistenza, tra soggetti giuridicamente indipendenti, di vincoli finanziari, economici e organizzativi, senza imporre, però, soglie quantitative di partecipazione al capitale della controllata.
Nella giurisprudenza unionale, osserva la Corte, tale nozione di “controllo” è stata intesa in senso ampio, e una sua restrizione è stata giustificata solo al fine di evitare comportamenti fraudolenti. Pertanto, stante la tendenziale coincidenza di finalità tra il regime del Gruppo IVA e quello dell’IVA di gruppo, il limite quantitativo indicato ai fini di quest’ultima disciplina non può trovare giustificazione se non in ragione dell’obiettivo di evitare frodi.

Ora, secondo la Corte, in una situazione come quella esaminata, in cui si realizza un controllo indiretto congiunto sulla controllata, la capogruppo “esercita indiscutibilmente, tramite le società da lei controllate, il possesso di una quota complessiva superiore al 50%, che attribuisce alla stessa il pieno potere decisionale sulla società controllata, alla stessa stregua di quanto avviene nell’ipotesi di controllo diretto”. Inoltre, non sussistono esigenze di contrasto alle frodi che giustifichino un’interpretazione restrittiva e letterale dell’art. 2 del DM 13 dicembre 1979.

In definitiva, ai fini del controllo indiretto, il possesso delle quote o delle azioni superiori al 50% della società controllata può essere conseguito, da parte dell’ente o società controllante, anche sommando le quote o azioni possedute da più società direttamente controllate.

Va evidenziato che tale interpretazione estensiva della Suprema Corte risulta in contrasto con quella fornita dall’Amministrazione finanziaria nella, pur risalente, circolare ministeriale n. 16 del 28 febbraio 1986. In tale occasione, infatti, era stato affermato che “non possono ritenersi «controllate» le società nelle quali la richiesta partecipazione sia posseduta insieme da due o più società”, in quanto “conseguenza del requisito del possesso di almeno la metà più una delle quote o azioni (...) è che una società controllata possa avere, nell’ambito di una catena di controllo, solo e non più di una società direttamente controllante, in capo alla quale l’Erario potrà verificare il possesso della maggioranza delle azioni”.

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