ACCEDI
Venerdì, 3 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Possibile presentare istanza di riesame del bonus mamme 2025

La lavoratrice deve inserire le motivazioni della richiesta di riesame e allegare l’eventuale documentazione a supporto

/ Daniele SILVESTRO

Venerdì, 3 aprile 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Le lavoratrici interessate possono presentare istanza di riesame delle domande per il bonus mamme 2025 ex art. 6 comma 2 del DL 95/2025. Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio n. 1187 di ieri, 2 aprile 2026.

Si ricorda che l’art. 6 comma 2 del DL 95/2025 ha previsto un contributo per il 2025 in favore delle lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico), autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali, e autonome iscritte alla Gestione separata, con un reddito da lavoro, autonomo e dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025, pari o inferiore a 40.000 euro.
Sono state escluse dal bonus le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’AGO e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Ai fini dell’accesso al bonus mamme, le lavoratrici dovevano avere nel 2025:
- due figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio;
- oppure più di due figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo (il bonus non spetta, in questo caso, per le lavoratrici con almeno tre figli per i mesi in cui è attivo un contratto a tempo indeterminato, in quanto accedono all’esonero totale della quota IVS).

Il contributo è pari a 40 euro mensili per il 2025, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, non imponibile ai fini fiscali e contributivi (l’importo non rileva ai fini ISEE).
L’INPS ha successivamente fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande e illustrato i requisiti di accesso con la circ. 28 ottobre 2025 n. 139, mentre con i successivi messaggi n. 3289 del 31 ottobre 2025 e n. 3702 del 4 dicembre 2025 sono state fornite ulteriori indicazioni e messo a disposizione – all’interno del “Manuale Utente” – le FAQ con alcuni chiarimenti operativi allo scopo di agevolare la corretta compilazione delle domande.

L’INPS ha poi messo a disposizione un’ulteriore funzionalità che ha permesso la trasmissione della domanda integrativa relativa ai mesi non richiesti nell’istanza già presentata (cfr. messaggio n. 147 del 15 gennaio 2026).
Ciò premesso, la funzionalità “Chiedi riesame” permette alla lavoratrice interessata la possibilità di chiedere il riesame per le domande nello stato di:
- “Respinta”, in tale caso è possibile richiedere il riesame dell’intera domanda;
- “Accolta”, “Erogazione in corso” o “Conclusa”, in tali casi è possibile richiedere il riesame esclusivamente per i mesi indicati nella domanda per i quali la richiesta del bonus non è stata accolta (accoglimento parziale della domanda).

In merito, specifica l’Istituto di previdenza, l’esito della richiesta del bonus per ciascun mese con le relative motivazioni è disponibile nel provvedimento di accoglimento, consultabile nella scheda “Ricevute e provvedimenti” della domanda del bonus mamme.

Dal punto di vista operativo, le domande e le richieste di riesame sono accessibili nel sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Per genitori”, “Vedi tutti i servizi”, “Nuovo Bonus mamme”.

In merito, nel messaggio in commento viene precisato che è possibile presentare una sola richiesta di riesame per i mesi per i quali non è stato riconosciuto il bonus.

Inoltre, la funzionalità “Chiedi riesame” consente di:
- correggere i dati in caso di errore;
- aggiungere nuovi rapporti di lavoro, nonché modificare, visualizzare o cancellare quelli inseriti in precedenza esclusivamente per i mesi indicati nella domanda per i quali la richiesta del bonus non è stata accolta.

Per completare l’istanza di riesame, la lavoratrice interessata è tenuta a inserire le motivazioni della richiesta e allegare l’eventuale documentazione a supporto. Nella motivazione è possibile, inoltre, segnalare eventuali errori relativi ai dati anagrafici dei figli indicati nella domanda.

Per quanto concerne le tempistiche, la richiesta di riesame deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale della domanda o dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (se successiva alla data di ricezione del provvedimento).

In ultimo, si ricorda che l’art. 1 comma 207 della L. 199/2025 ha riproposto per il 2026 il bonus mamme con importo incrementato a 60 euro mensili (si veda “Bonus mamme 2026 con importo incrementato a 60 euro al mese” dell’8 gennaio 2026). Per il bonus mamme 2026 si è ancora in attesa delle istruzioni operative dell’INPS.

TORNA SU