Impresa targata come insolvente fino alla revoca della sentenza
Gli effetti dell’insolvenza non sono incisi dalla pendenza del giudizio di revoca degli atti pregiudizievoli
Gli effetti della sentenza di fallimento (la cui provvisoria esecutività, ex art. 16 comma 2 del RD 267/42, non è suscettibile di sospensione), sia per la determinazione dello status di fallito, sia per i profili conservativi del patrimonio ad essa conseguenti, vengono meno soltanto con il passaggio in giudicato della decisione che, accogliendo il reclamo previsto dall’art. 18 del RD 267/42, ne pronunci la revoca (Cass. nn. 1073/2018, 4632/2009, 4707/2011 e 22153/2021).
La Cassazione, con ordinanza n. 2259/2026, estende il predetto approdo interpretativo, in forza degli artt. 9 comma 3 e 10 comma 2 del DLgs. 270/99, anche in caso di sentenza che, ex art. 8 del DLgs. 270/99, dichiara lo stato d’insolvenza di un’impresa avente i requisiti previsti dall’art. 2 del DLgs. 270/99; tale sentenza, pertanto, rimane efficace, anche per ciò che riguarda la determinazione del relativo status, con i relativi presupposti soggettivi e oggettivi, fino al passaggio in giudicato del provvedimento di accoglimento dell’opposizione di cui all’art. 9 del DLgs. 270/99 che ne pronunci la revoca ex art. 10 (Cass. n. 35546/2023).
In base all’art. 9 comma 3 del DLgs. 270/99: “l’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza” che ha dichiarato lo stato d’insolvenza, pertanto, gli effetti del provvedimento impugnato sono destinati a rimanere intangibili fino al giudicato sull’opposizione alla dichiarazione dello stato d’insolvenza.
A fronte della provvisoria esecutività della declaratoria d’insolvenza, quindi, l’amministrazione straordinaria conserva, anche in pendenza del giudizio di opposizione, la legittimazione processuale anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del DLgs. 270/99.
Ciò premesso, la sussistenza dello stato d’insolvenza dell’impresa non può essere messa in discussione neppure nel giudizio avente ad oggetto la revoca degli atti pregiudizievoli per i creditori che la debitrice abbia compiuto nel periodo sospetto.
Tale giudizio non deve, né può essere sospeso ex artt. 295 o 337 comma 2 c.p.c.
Le predette norme, infatti, prevedono la sospensione del procedimento quando la decisione dello stesso “dipenda” dalla definizione (da emettere o, rispettivamente, già emessa con sentenza non definitiva) di un’altra causa, alludendo ad una effettiva conseguenzialità tra le relative statuizioni.
In coerenza con l’obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, si presuppone (non un mero collegamento tra le stesse per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali, o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma) un collegamento tra le situazioni sostanziali tale per cui, rispetto al giudizio principale, l’altro giudizio, oltre ad essere pendente tra le stesse parti, deve investire una questione pregiudiziale (Cass. n. 5671/2023).
Una volta targata l’impresa per i presupposti soggettivi e oggettivi, la sussistenza (o meno) dello stato di insolvenza del debitore che ha eseguito un atto pregiudizievole ai suoi creditori rappresenta una questione estranea al thema decidendum del giudizio volto ad ottenere la revoca di tale atto, che la presuppone in via assoluta, essendo, in tale giudizio, in discussione soltanto la sua conoscenza o meno, con la conseguenza che:
- il giudizio di revoca non dipende sul piano giuridico dalla decisione del processo che abbia per oggetto l’accertamento della sussistenza o meno di tale stato, come quello di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di tale stato a norma dell’art. 10 del DLgs. 270/99;
- la pendenza di quest’ultimo giudizio non consente né impone la sua sospensione ai sensi degli artt. 337 comma 2 e 295 c.p.c.
D’altra parte, il terzo (ad esempio, il creditore che abbia ricevuto pagamenti in un periodo sospetto dal debitore dichiarato insolvente) che voglia contestare non la conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore che l’ha pagato, ma, più radicalmente la sussistenza stessa di tale stato, può, in quanto interessato, proporre opposizione avverso tale sentenza (art. 9 comma 1 DLgs. 270/99).
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